Camera, Milleproroghe: al via discussione in Aula

Inizia oggi in Aula alla Camera la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Durante l’esame nelle Commissioni – sottolinea la Relazione al testo – è stato aggiunto l’emendamento presentato dal Governo riguardante il potenziamento delle Agenzie fiscali. L’emendamento del Governo prevede: “ART. 40. Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente articolo: ART. 40-bis. (Potenziamento delle Agenzie fiscali) 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall’altro una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11.02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”. cdn/AGIMEG