Camera, il testo del ddl Verini (Pd) sulla trasparenza nel settore gioco

Tra i numerosi ddl sul gioco presentati dall’inizio della legislatura in entrambi i rami del Parlamento figura quello del deputato Walter Verini (Pd), il cui testo completo è stato pubblicato oggi, intitolato “Disposizioni in materia di disciplina e sanzioni relative al settore del gioco e delle scommesse, per la trasparenza della gestione, anche societaria, delle attività e per la prevenzione dell’evasione fiscale e delle infiltrazioni criminali”. Tra le norme previste dal ddl, l’introduzione di sanzioni a carico del giocatore che si rivolge a operatori non abilitati alla raccolta in Italia e l’obbligo di dichiarare l’identità del soggetto mandante per i trust e le società fiduciarie che detengono partecipazioni nelle concessionarie. La relazione che accompagna il testo riprende i dati sulla ludopatia diffusi dal Cnr (“quattro italiani su dieci sono dediti al gioco, per un totale di 17 milioni di personecoinvolte, direttamente o indirettamente”) e ricorda “la denunzia fatta dall’associazione «Libera» di Don Luigi Ciotti, nella quale è stato indicato il numero dei clan mafiosi che si spartiscono, sul territorio nazionale, la torta del gioco, confermando le conclusioni della commissione antimafia, che ha dimostrato la continuità criminale tra il gioco cosiddetto «lecito» e quello illecito”. Di seguito riportiamo il testo integrale della proposta di legge. rov/AGIMEG

ART.1.

1. Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, autorizzano i propri dipendenti ad accedere presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per effettuare operazioni di gioco. A tale fine, avvalendosi delle risorse proprie, l’AAMS
costituisce un fondo destinato alle operazioni previste dal presente articolo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Il predetto fondo, cui affluiscono anche le eventuali vincite conseguite nelle attività di gioco, è istituito con decreto del direttore generale dell’AAMS. Per le operazioni effettuate ai sensi del presente articolo gli appartenenti all’AAMS non sono punibili ad alcun titolo e non possono essere sottoposti ad accertamenti o procedimenti di natura penale, amministrativa, contabile, fiscale, né possono essere ritenuti responsabili per gli eventuali danni causati agli operatori privati e ai concessionari nell’esercizio delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Le citate Forze di polizia, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente articolo, agiscono previa intesa con le competenti strutture dell’AAMS.
ART.2.
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«1-bis. I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni ».
ART.3.
1. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le pre- dette attività illecite, è punito con la sanzione amministrativa da 100.000 a 200.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero, ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall’AAMS. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall’ufficio territoriale dell’AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.
ART.4.
1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge odi regolamento o delle prescrizioni definite dall’AAMS è punito: a) con la sanzione amministrativa pari al 1.000 per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro 10.000; b) in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a) , con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.
ART.5.
1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi6e7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita o consente l’uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni; b) la sanzione di cui alla lettera a) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi6o7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; c) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita e consente l’uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7,con funzionamento “a rulli” o che prevedono l’accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, o attivabili mediante l’inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6; d) nel caso di tre violazioni di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell’arco di un triennio è disposta la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell’autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall’elenco la cancellazione dall’elenco ha carattere di definitività e per i titolari di concessione la stessa è revocata; e) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio ».
ART.6.
1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 10 della presente legge, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l’identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie e le società per le quali è in corso l’ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici forniscono, a richiesta dell’AAMS, l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l’obbligo di dichiarazione previsto dal presente articolo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio.
ART.7.
1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, che svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
ART.8.
1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l’accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l’AAMS si avvale: a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti; b) dei canali di polizia e diplomatici di cui alla lettera a) o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
ART.9.
1. La documentazione antimafia di cui all’articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve riferirsi anche ai familiari non conviventi dei soggetti ivi indicati. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
ART. 10.
1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648- ter nonché dal capo I del titolo XIII del libro secondo del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare, nonché di rilascio, di rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al primo periodo opera anche nel caso in cui la condanna, l’imputazione o la condizione di indagato siano riferite a familiari dei soggetti indicati al primo e al secondo periodo ».
ART. 11.
1. All’articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: « Spazio economico europeo », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

ART. 12.

1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88: a) i requisiti di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all’articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quelli di cui all’articolo 24, commi 25 e 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia ai concessionari di quelli con raccolta a distanza; b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.
ART. 13.
1. Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), letterab), numeri 4), 9), 10.1) e 20), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell’AAMS sono istituite commissioni per: a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici; b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito albo in cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenenti ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri, dirigenti della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo contabile. Con decreto del Ministro del- l’economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione per l’istituzione, la formazione e la tenuta dell’albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all’attività delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico dell’AAMS. Al fine di consentire
la costituzione delle predette commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all’articolo 1, comma 80, della citata legge n. 220 del 2010, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b), numeri 4), 8) e 10.1), della medesima legge n. 220 del 2010, si effettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.
ART. 14.
1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART.4.–(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). – 1.Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo dell’autorizzazione o della licenza di cui al primo periodo, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1e2 procedono alla immediata chiusura dell’esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all’esercizio dell’attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai comm i1e2le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’AAMS, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1e2,è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1,2e4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 20.000 a 100.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall’AAMS.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 100 a 1.000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’AAMS la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro ».
ART. 15.
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:«ART.4-bis. – (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1.Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l’imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 50.000 per anno ».
ART. 16.
1. Con provvedimento dell’AAMS possono essere istituite commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di giochi pubblici, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dirigenti della pubblica amministrazione, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo contabile.