Camera, dl “Contrasto all’illegalità nelle manifestazioni sportive”: all’esame delle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Giustizia

Si è svolto ieri alla Camera, nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali, della Presidenza e del Consiglio e Interni e Giustizia, l’esame del dl riguardante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive”. David Ermini (PD), relatore per la II Commissione (Giustizia), ha fatto presente che, per quanto riguarda il “regime sanzionatorio, l’entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluente o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate. Quanto alla frode in competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente punisce la condotta con la reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro; nei casi di lieve entità è prevista la sola pena pecuniaria della multa. Il decreto-legge (lettera a) prevede invece la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro, escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità. Per la frode in competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente stabilisce che se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di frode sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822. Il decreto-legge (lettera b) stabilisce in questo caso che le pene previste per la frode in competizione non soggetta a scommesse siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro. Le pene previste per la frode in competizioni sportive dal decreto-legge comportano – tanto in relazione all’ipotesi base, quanto alla fattispecie aggravata – l’applicazione, ad esempio, dei seguenti istituti processuali penali: intercettazioni (articolo 266, comma 1, lettera a); arresto facoltativo in flagranza di reato (articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale), custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale)”. es/AGIMEG