Bruxelles torna ad occuparsi di monopolio sui giochi. Scommesse sotto osservazione

Norme comunitarie e restrizioni sulle attività di raccolta delle scommesse. La Corte di Giustizia Europea riprende i lavori con l’avvio del nuovo anno tornando ad occuparsi di scommesse. Nonostante infatti negli ultimi anni i giudici di Strasburgo si siano più volte pronunciati in materia di monopolio sui giochi, i casi di richiesta di pronuncia da parte dei vari tribunali nazionali costringono la Corte ad occuparsi ancora della questione.  Nei prossimi giorni verrà resa pubblica la sentenza relativa al caso riguardante la normativa greca in materia di scommesse e le restrizioni all’attività di operatori esteri non autorizzati dallo Stato di Atene. Il Consiglio di Stato greco ha infatti chiesto l’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE rispetto ad una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento di giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa.

L’O.P.A.P. opera dal 1999 come società per azioni, con lo Stato come unico azionista. Esso è stato quotato alla Borsa Valori di Atene e gli è stato attribuito il diritto esclusivo, fino al 2020, di occuparsi della gestione, dell’organizzazione e del funzionamento dei giochi d’azzardo in Grecia. Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono state loro concesse, a norma del vigente diritto inglese, licenze per svolgere e organizzare giochi d’azzardo. Esse hanno chiesto alle autorità greche l’autorizzazione per offrire servizi di gioco d’azzardo in Grecia, attraverso una rete di agenti e via Internet. Essendo state tali domande tacitamente respinte le società hanno chiesto l’annullamento di tali provvedimenti di silenzio- rifiuto. Il 20 settembre scorso l’avvocato generale della Corte Eu ha presentato le sue conclusioni specificando che “gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in Borsa, può essere giustificata nella misura in cui tale normativa persegua effettivamente l’obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo o l’obiettivo della lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo, incanalando i giocatori entro circuiti controllati, e risponda realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico. Spetta al giudice nazionale determinare quale di tali obiettivi sia effettivamente perseguito dalla normativa nazionale in questione e se tale normativa risponda realmente all’intento di raggiungere detto obiettivo in modo coerente e sistematico. Più in particolare, ove il giudice del rinvio ritenga che l’obiettivo pertinente della normativa nazionale in questione sia quello di limitare l’offerta di giochi d’azzardo in Grecia, tale giudice non può concludere che detta normativa risponde realmente all’intento di raggiungere il menzionato obiettivo in modo coerente e sistematico se accerta che il titolare del monopolio persegue di fatto una politica di espansione e che il diritto esclusivo attribuitogli sfocia in un aumento, anziché in una riduzione, dell’offerta di giochi d’azzardo. Al contrario, ove il giudice nazionale identifichi la lotta contro la criminalità connessa ai giochi d’azzardo, condotta attraverso l’incanalamento dei giocatori entro circuiti autorizzati e regolamentati, come unico obiettivo perseguito dalla normativa nazionale in questione, una politica di espansione da parte del titolare del monopolio, caratterizzata, tra l’altro, dall’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e dalla pubblicità di tali giochi, può essere considerata coerente solo nella misura in cui vi sia effettivamente un problema di attività criminali e fraudolente di una certa entità connesse al gioco d’azzardo in Grecia, che l’espansione delle attività autorizzate e regolamentate dovrebbe poter risolvere. Inoltre, l’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e la pubblicità di tali giochi devono, in primo luogo, rimanere commisurate e strettamente limitate a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate e, in secondo luogo, l’offerta di giochi d’azzardo da parte del titolare del monopolio deve essere sottoposta a stretto controllo da parte delle autorità pubbliche”. “Nei limiti in cui, secondo quanto accertato dal giudice nazionale, la normativa nazionale in questione, che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo, sia incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto non contribuisce a limitare le attività di scommesse o a incanalare i giocatori entro circuiti controllati in modo sistematico e coerente, tale normativa non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio”. Le conclusioni dell’avvocato generale, va specificato, vengono espresse in totale indipendenza come soluzione che a suo parere deve essere data al problema. Successivamente i giudici, e soltanto loro, deliberano sulla base di un progetto di sentenza steso dal giudice relatore. A breve si saprà se la Corte,  in materia di monopoli sulle scommesse, ha mantenuto inalterata la sua posizione, dopo la redazione dell’Action Plan sul gioco d’azzardo on line.

rg/AGIMEG