+++ ULTIMA ORA +++ BOZZA nuovo DPCM: Stop ad attività di corner scommesse e slot. Ecco la BOZZA INTEGRALE

“Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. E’ quanto prevede la bozza del nuovo DPCM che il Governo adotterà nelle prossime ore. Ecco le altre misure nella bozza integrale.

BOZZA Dpcm 3 novembre

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione
dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2
dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi,
con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
4.Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, dopo le ore
21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti
e alle abitazioni private.
4.
5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630,
del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e
accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività
ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8;

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva
ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli
atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti
alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive
associate e Enti di promozione sportiva;
;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi. ferma restando la sospensione delle attività di piscine e
palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza
alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi
interni a detti circoli.; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri
di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa
in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli
e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di
interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi
carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e),
che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena,
questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per
verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72
ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere
in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta
al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono
autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o
situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi
eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui
all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11
dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali
la prima domenica del mese;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei
soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per
l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono
consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didatticoformative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi
per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi
abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione
epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente
della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti
dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto
sostenere dette prove. Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le
disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di
salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo
con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene
secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle
elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne
gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.
Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei
gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e
di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono
essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in
base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione
del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni
caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,
nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui
all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e
istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e
le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
v. bis) sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con
collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi,
ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e
di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori
aggiornamenti.
w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza
e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso,
per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera w), comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo
i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione dellefarmacie, parafarmacie
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; ee) le attività dei servizi di
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle
18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano
tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti
al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto
di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a
condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei
limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino
i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo
svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con
esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee
guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza
COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la
maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di
contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di
trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque
interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli
armatori;
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida
vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo
da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive
federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive
nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori
amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per
le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto
di pertinenza.

es/AGIMEG