Ddl Binetti-Buttiglione: tassare giochi al 20% e destinare 1% gettito a cura ludopatia

Portare al 20% la tassazione sui giochi a cui sono applicate aliquote inferiori e destinare l’1% delle entrate erariali provenienti dai giochi alla cura della ludopatia: sono gli obiettivi del disegno di legge presentato nei giorni scorsi dai deputati dell’Udc Paola Binetti e Rocco Buttiglione, intitolato “Delega al Governo per l’elevazione dell’aliquota minima dei tributi sui giochi d’azzardo e destinazione di quota delle entrate erariali alla prevenzione e alla cura dei fenomeni di gioco d’azzardo patologico”. I due deputati sottolineano che “elevando al 20 per cento le aliquote dell’IVA attualmente inferiori, le entrate erariali per il 2011 sarebbero state pari a 17.359 milioni di euro, ben 3.625 milioni di euro in più rispetto a quelli effettivamente riscossi”. Inoltre, per quanto riguarda la ludopatia, “in attesa dell’inserimento nei livelli essenziali di assistenza, la proposta di legge è volta a destinare l’1 per cento delle entrate erariali derivanti da tutte le tipologie di giochi, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. In termini reali, sulla base delle entrate riscosse nel 2011 sarebbero destinati alle predette finalità ben 137,340milioni di euro”. Di seguito il testo completo della proposta di legge.
ART.1
(Delega al Governo in materia di aliquota minima dei tributi sui giochi d’azzardo)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle aliquote relative ai tributi erariali sui giochi d’azzardo, secondo i seguenti prìncipi e criteri direttivi: a) prevedere che l’aliquota applicata non sia inferiore al 20 per cento; b) escludere dalla rideterminazione i tributi per i quali, alla data dell’adozione dei decreti legislativi, l’aliquota applicata sia pari o superiore all’importo indicato nella lettera a).
ART. 2
(Destinazione di una parte delle entrate erariali al recupero dei fenomeni di gioco d’azzardo patologico)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, una quota pari all’1 per cento delle entrate erariali derivanti da tutte le
tipologie di giochi d’azzardo è destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti emana le disposizioni per dare attuazione al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall’anno 2013, rideterminando la spesa per consumi intermedi sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante una riduzione di pari importo. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. rov/AGIMEG