Attività di gioco chiuse da lockdown: in Gazzetta Ufficiale il decreto per i contributi a fondo perduto. Ecco i dettagli ed i codici Ateco per richiederli

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 9 settembre del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. In particolare vengono individuati i soggetti beneficiari nonchè i criteri e le modalità per avere l’agevolazione. Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un «Fondo per il sostegno delle attivita’
economiche chiuse», con una dotazione di euro 140.000.000,00 per
l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuita’ delle attivita’
economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia
stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la chiusura per un periodo
complessivo di almeno cento giorni;
Visto, altresi’, il comma 2 del sopra citato art. 2 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono
determinati, tenendo conto delle misure di ristoro gia’ adottate per
specifici settori economici nonche’ dei contributi a fondo perduto
concessi ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e
dell’art. 1 del medesimo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i
soggetti beneficiari del «Fondo per il sostegno delle attivita’
economiche chiuse», l’ammontare dell’aiuto e modalita’ di erogazione
tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021″»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID”»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l’art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed
economiche», che prevede che una quota pari a 20 milioni di euro del
Fondo per il sostegno delle attivita’ economiche chiuse di cui
all’art. 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 e’ destinata, in via
prioritaria, alle attivita’ che, alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 105 del 2021, risultano chiuse in
conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
Considerato che il sopra richiamato art. 11 del decreto-legge n.
105 del 2021 prescrive, altresi’, che per l’attuazione della medesima
disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative
previste dal predetto art. 2 del decreto-legge n. 73 del 2021;
Tenuto conto dei seguenti provvedimenti:
a) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
b) decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
c) decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
d) decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
e) decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
f) legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante la «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha disposto
l’abrogazione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, del
decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e del decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157, fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge;
g) decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Dato atto dell’avvio della procedura relativa alla notifica del
regime di aiuti alla Commissione europea;
Considerata, pertanto, la necessita’ di dare attuazione a quanto
previsto dall’art. 2, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 73
del 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020»:
la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
b) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106;
c) «decreto-legge 23 luglio 2021»: il decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105;
d) «Fondo per il sostegno delle attivita’ economiche chiuse»: il
fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021;
e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
TFUE;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Finalita’

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, il presente decreto individua i
soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle
attivita’ economiche chiuse, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le
relative modalita’ di erogazione.
2. Il presente decreto definisce, altresi’, ulteriori elementi
utili per l’attuazione della misura, anche tenuto conto delle
disposizioni previste dall’art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono
disponibili le risorse finanziarie stanziate dall’art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 140.000.000,00 per
l’anno 2021, fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi
provvedimenti legislativi o amministrativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del decreto-legge 23
luglio 2021, una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 e’ destinata, in via prioritaria, in
favore delle attivita’ che, alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge 23 luglio 2021, risultano chiuse in
conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla
contabilita’ speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate –
fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per la
concessione degli aiuti di cui al presente decreto.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto i
soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte e professione che:
a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio
2021, svolgono, come attivita’ prevalente comunicata con modello
AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attivita’
che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, rappresentate dalle attivita’ individuate dal codice
ATECO 2007 «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e
simili»;
b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio
2021, svolgono, come attivita’ prevalente comunicata con modello
AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attivita’
riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al presente
decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al
contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel
periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021,
la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto,
alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6, i soggetti
di cui al comma 1 devono:
a) essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i
soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
c) non essere gia’ in difficolta’ al 31 dicembre 2019, come da
definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento GBER,
fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole
imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti
di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020.
3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto:
a) gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
b) i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Art. 5

Forma e ammontare dell’aiuto

1. L’aiuto e’ riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria
di cui all’art. 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con le
modalita’ riportate nel presente articolo.
2. Successivamente alla chiusura del termine finale per la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il
provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di
cui all’art. 3, comma 2, sono prioritariamente ripartite, in egual
misura, tra i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), con un
limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari
a euro 25.000,00.
3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui all’art. 3, comma 1,
unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al
precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all’art. 4,
comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalita’:
a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi
fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con
ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e
fino a euro 1.000.000,00 (un milione);
c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e
compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione);
4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3,
rilevano i ricavi e i compensi di cui all’art. 85, comma 1, lettere
a) e b) e all’art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo
d’imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione
che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di
imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume convenzionalmente
pari a quello previsto al comma 3, lettera a).
5. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 3 non sia
sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di
presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un
contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un
importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede
a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle
risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili
pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi’ ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.

Art. 6

Procedura di accesso e modalita’ di erogazione del contributo

1. Per ottenere il contributo di cui all’art. 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza
all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 4.
2. L’istanza di cui al comma 1 puo’ essere presentata, per conto
del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’art.
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia
delle entrate.
3. Le modalita’ di effettuazione dell’istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto
provvedimento individua, altresi’, gli elementi da dichiarare
nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
4. Il contributo di cui all’art. 5 e’ corrisposto dall’Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente
bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al
comma 1.

Art. 7

Disposizioni finali

1. L’operativita’ delle disposizioni di cui al presente decreto e’
subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di
aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione
medesima.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124
e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. Con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, e’ definito
l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese
previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e’
pubblicata sulla piattaforma telematica denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Allegato 1 – Tabella dei codici ATECO prevalenti (articolo 4, comma1)
Codice ATECO Descrizione
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi
di transito urbano o suburbano
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d’intrattenimento
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a
moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13 Gestione di palestre
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

cdn/AGIMEG