Tar Lombardia: Poker live ancora non autorizzato, inapplicabili le norme che regolano quello virtuale

I giudici del Tar Lombardia hanno rigettato il ricorso di una associazione di Pavia che aveva impugnato il diniego del nulla osta della Questura per lo svolgimento di un torneo di poker live. Per i giudici “il provvedimento impugnato che ha negato il nulla osta evidenziando, da un lato, la mancanza del regolamento previsto dalla Legge Comunitaria 2008, dall’altro, la non applicabilità al caso concreto dell’art. 38, comma 1, del d.l.2006 n. 223, siccome riferibile solo ai giochi di carte “a distanza” e non a quelli che, come nel caso di specie, hanno luogo tra presenti, si basa su una coerente ricognizione del quadro normativo e su una esatta percezione della fattispecie concreta complessiva, con conseguente infondatezza delle censure in esame”. Le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo,”perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma” della Legge Comunitaria 2008. Ne discende “che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, (sui giochi online, ndr) non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: le modalità di svolgimento, l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro, le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota,  l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”. lp/AGIMEG