Tar Brescia: “Legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi”

Il Tar Lombardia  – sezione di Brescia – ha accolto il ricorso di un circolo privato di Montichiari contro la Questura di Brescia, per l’annullamento del decreto del Questore con il quale è stata vietata la prosecuzione dell’attività di organizzazione e svolgimento di tornei di poker live. Il Tar ha accolto il ricorso affermando innanzitutto che “nelle finalità statutarie del circolo associativo assume particolare importanza lo svolgimento del gioco delle carte, ma questo non significa però che venga necessariamente praticato il gioco d’azzardo”, e poi che “quando la regolamentazione dei giochi leciti sarà definita in dettaglio, e implementata, si porrà il problema della sua compatibilità con i principi comunitari. Nella fase interinale (…) si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi. In tali circoli, infatti, purché siano rispettate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale, viene praticato un tipo di poker lecito, con un numero limitato di giocatori, ed è comunque possibile un efficace controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza”. Il Tar tuttavia specifica anche che nel caso del ricorrente “la Polizia Locale ha accertato una certa permeabilità del circolo privato, al quale hanno potuto accedere anche soggetti esterni. Tali soggetti hanno partecipato all’attività di gioco e hanno beneficiato della somministrazione di alimenti e bevande; questa commistione non può essere considerata ammissibile, in quanto l’attività del circolo privato, salvo occasioni marginali, deve avere come destinatari unicamente i soci. È quindi necessario che l’associazione eserciti un controllo più stringente sui propri associati e su coloro che sono ammessi nei locali del circolo privato”. Per quanto riguarda poi specificamente l’organizzazione di tornei di poker “per gli associati, è necessario che le modalità di gioco pubblicizzate sulle locandine siano coerenti con le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata, per evitare di rappresentare elementi di aleatorietà propri del gioco d’azzardo, e soprattutto per evitare che potenziali giocatori siano attratti da tale componente di rischio.” I giudici ribadiscono che il “ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato. Occorre però sottolineare che l’attività dell’associazione ricorrente può proseguire, superando l’ordine di cessazione emesso dalla Questura, solo a condizione che si conformi esattamente ai principi giurisprudenziali in materia di giochi leciti”. im/AGIMEG