Cotton Club: il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Respinta le richiesta del Cotton Club, ex circolo di Roma sequestrato dalle forze dell’ordine, e che si era rivolto al Consiglio di Stato per rivendicare la propria richiesta di poter organizzare tornei di poker. In seguito alla pronuncia in sede cautelare si tornerà al Tar Lazio per discutere la questione nel merito. Il Questore di Roma, lo scorso marzo, ha infatti intimato al circolo – il più grande della Capitale, e tra i maggiori d’Italia – di cessare l’attività intrapresa, dopo che con un controllo amministrativo era stato interrotto un torneo di poker, con un centinaio di giocatori, quote di iscrizione di 30 euro, e premi dai 50 ai 470 euro. Il circolo si rivolse quindi al Tar Lazio che tuttavia a giugno negò la sospensiva, dal momento che l’associazione non era in possesso dei “requisiti di cui all’art. 24 c. 28 della L. 7/7/09 n. 88″. La norma della legge Comunitaria 2008 richiamata consente di organizzare tornei di poker live ai soggetti in possesso di una concessione per la raccolta fisica di giochi, e – previa autorizzazione dei Monopoli di Stato – ai soggetti in possesso di una serie di requisiti. La Finanziaria 2011 tuttavia prevede una gara per l’assegnazione di 1000 concessioni per le poker room, gara che dopo una serie di rinvii avrebbe dovuto vedere la luce il 31 gennaio scorso, ma che non è ancora stata indetta. ip/AGIMEG

 

Cotton Club, Cons. Stato, Stop delle attività di gioco non è rilevante vista l’ampia gamma delle finalità dell’associazione

Il Cotton Club è un’associazione con un’ampia gamma di finalità, pertanto lo stop all’organizzazione di tornei di poker non ha una particolare rilevanza. E’ quanto ha sostanzialmente affermato il Consiglio di Stato nell’ordinanza con cui ha respinto la richiesta di sospensiva del Cotton Club, associazione romana sottoposta a sequestro perché sorpresa a organizzare tornei di poker. Nell’ordinanza i giudici di Palazzo Spada spiegano infatti che “l’Associazione ha come scopo statutario lo svolgimento di attività di tempo libero nei più svariati settori (cultura, sport, formazione extrascolastica, turismo, solidarietà sociale ecc.) escluso ogni fine di lucro per cui, in relazione all’ampia gamma di tali finalità, l’inibizione dell’attività di gioco nei locali dell’Associazione non assume assoluta rilevanza”.