Slot, Tar Lazio respinge ricorso contro la tassa dei 500 milioni: “Prelievo congruo, inutile tornare alla Corte Costituzionale visto che si applica per un solo anno”

Il Tar Lazio ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibili due ricorsi contro la tassa dei 500 milioni. I ricorsi erano stati discussi nell’udienza del 22 maggio, le concessionarie in sostanza avevano chiesto al Collegio di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale.

La tassa dei 500 milioni venne introdotta con la Stabilità 2015 e colpiva tutta la filiera degli apparecchi da intrattenimento, anche se in realtà sono i gestori a controllare i flussi di cassa. Alcuni di loro si rifiutarono di versare il dovuto, tanto che ad oggi ancora non sono stati versati 130 milioni circa. La tassa venne cancellata con la Stabilità dell’anno successivo e fu introdotta una norma esplicativa per riscuotere il prelievo 2015. I concessionari nel frattempo si erano rivolti al Tar Lazio e avevano ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale. La Consulta – nella sentenza del giugno dello scorso anno – ha fatto leva proprio sul cambio di disciplina per rispedire le carte al Tar Lazio e valutare se ci sono dubbi di legittimità anche sulla norma interpretativa, in quanto per la Consulta “è mutato il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità”. Il Tar ha discusso nuovamente la questione lo scorso 22 maggio, con i concessionari che hanno chiesto che venisse sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale. rg/AGIMEG

Tassa 500 milioni, Tar Lazio: prelievo congruo, non c’è motivo di tornare alla Corte Costituzionale

Non c’è più interesse a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale sulla tassa dei 500 milioni, soprattutto perché la tassa si applica per un anno solamente. E’ quanto afferma il Tar Lazio nelle sentenze – circa una decina quelle pubblicate fino a adesso – in cui si pronuncia sui ricorsi intentati da concessionari, gestori e esercenti. Il Tar ricorda che per chiedere l’intervento della Corte Costituzionale, una questione oltre che non manifestamente infondata deve essere anche rilevante, ovvero ” ci deve essere “un interesse concreto al suo accoglimento”. Nel caso della tassa dei 500 milioni, il legislatore aveva inizialmente previsto che il prelievo si applicasse per tre anni, poi l’anno successivo ha abrogato il balzello,e ne ha previsto il pagamento solo per il 2015. Le ricorrenti hanno comunque evidenziato che lo Stato con questo prelievo avrebbe incassato circa 1/8 dei profitti minando le loro aspettative di guadagno. Ma per il giudice si tratta di una misura congrua, soprattutto in considerazione del fatto che appunto viene applicata per un solo anno: “visto che il denaro che lo Stato lascia a tali filiere, a titolo di compenso, è pur sempre pubblico, è come se con la legge di stabilità lo Stato avesse ridotto da 4 miliardi di euro a 3,5 miliardi di euro circa il montante delle risorse messe a disposizione delle predette filiere per la loro remunerazione. E tornando quindi alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Tar afferma che ciascuna compagnia “non ha fornito prova del beneficio che tratterrebbe dalla dichiarazione di incostituzionalità”.
Il Tar si sofferma anche sui criteri che il Legislatore – sempre con le modifiche del 2015 – ha introdotto per ripartire il prelievo tra i vari soggetti della filiera. La norma originaria infatti aveva creato non pochi problemi interpretativi: la tassa infatti gravava interamente sulle concessionarie (che avrebbero però poi potuto ripartirne il peso con gli altri soggetti della filiera attraverso delle rinegoziazioni contrattuali), ma non sugli altri soggetti. Diversi gestori (che poi di fatto controllano i flussi di denaro) si erano rifiutati di rinegoziare gli accordi, cercando di sottrarsi al prelievo. Il Legislatore è così appunto intervenuto per colmare la lacuna e “ha chiarito che l’obbligo di versamento grava, non più solo sui concessionari, ma su tutti gli operatori della filiera, quindi anche su esercenti e gestori, e ha altresì fissato il suindicato criterio di riparto di detto onere economico aggiuntivo”. Ovvero ha stabilito che ciascun soggetto partecipa al pagamento della tassa in proporzione alla quota di compenso percepita.