Slot, ecco il testo integrale del provvedimento di Adm per la decadenza della concessione di Global Starnet (Bplus)

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che in data 27 marzo 2017 è stato notificato alla Società GLOBAL STARNET Srl (già BPLUS GIOCOLEGALE LIMITED Srl), con stabile organizzazione in Italia, Via di Torre Rossa, n. 66, Roma, il provvedimento di decadenza dalla concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il provvedimento fa seguito all’avvio del procedimento, notificato il giorno 13 dicembre 2016, e alle controdeduzioni prodotte dal concessionario. Il provvedimento si basa su più motivi, riconducibili principalmente: a) alla previsione di cui all’art. 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (secondo cui “non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale… Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti…”.). Infatti, presso il Tribunale di Milano è in corso il processo penale, che vede quale “imputato” il socio di riferimento del concessionario, per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2, c.p.; b) all’accertata sussistenza di: – “situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un’impresa aggiudicataria” (così TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 12437 del 10.12.2014); – “comportamenti … illeciti sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale; irregolarità e inefficienze gestionali; attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria” (sentenza n. 5737/2015 del 18.12.2015, il Consiglio di Stato, Sez. III); c) all’esaurimento del rapporto fiduciario tra lo Stato e il concessionario; d) all’omesso adempimento dell’obbligo di sottoscrizione dell’atto integrativo della convenzione di concessione, previsto dall’art. 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010. Il provvedimento di decadenza prevede, a termini di convenzione, un periodo transitorio di sei mesi, in considerazione del fatto che la cessazione immediata dell’attività potrebbe determinare dannose soluzioni di continuità del servizio e la mancata acquisizione di entrate erariali. Durante tale periodo, la Società è tenuta a garantire la prosecuzione delle attività e funzioni ordinarie oggetto della concessione, secondo le norme e procedure vigenti”. lp/AGIMEG