Slot, caso Global Starnet: Tar Lazio respinge sospensiva su decadenza concessione: “Plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione”

Il Tar Lazio ha emesso un’ordinanza respingendo l’istanza cautelare del ricorso presentato da Global Starnet contro la decadenza della concessione. ‎Secondo quanto apprende Agimeg da fonti istituzionali, i giudici amministrativi hanno infatti respinto la richiesta della concessionaria di apparecchi di intrattenimento in quanto “non sussiste un pregiudizio grave e immediato derivante da procedimento impugnato in virtù della previsione di un periodo di gestione transitoria preliminare alla definitiva inefficacia della concessione”. Inoltre, la “Corte costituzionale ha chiarito che gli interessi pubblici contravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò vale a maggior ragione per rapporti concessione diritto pubblico”. “Il giudice ha quindi respinto l’istanza cautelare”. Ricordiamo che alla società era stato contestato di aver pagato in ritardo quote del Preu e delle imposte sui redditi, un comportamento reiterato per diversi anni, oltre al fatto che avrebbe trasferito ingenti somme di denaro – circa 200 milioni di euro – alla compagnia madre in Gran Bretagna. Un comportamento che le era valso, oltre all’accusa di evasione, anche quella di riciclaggio. Nei mesi scorsi i Monopoli avevano disposto la decadenza della concessione, sostenendo che il rapporto di fiducia con la Global Starnet fosse venuto meno. La compagnia continuerà a operare fino al 27 settembre, per assicurare la continuità della raccolta e con molta probabilità impugnerà l’ordinanza al Consiglio di Stato.

Per Tar Lazio “incontestata la consistenza di plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione”

“Indipendentemente dall’ammissione al beneficio della rateizzazione, è incontestata la consistenza di plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, in particolare per quanto riguarda il versamento del PREU e degli oneri concessori” e “la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici”. Con queste motivazioni il Tar Lazio ha respinto l’istanza cautelare del ricorso presentato da Global Starnet contro la decadenza della concessione “ritenuto che non sussiste un pregiudizio grave ed immediato derivante dal provvedimento impugnato, in virtù della previsione di un periodo di gestione transitoria preliminare alla definitiva inefficacia della concessione”.
“Considerato che, allo stato, appare applicabile anche alla fattispecie, l’art. 1, comma 25, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111 del 2011, in quanto detta disposizione afferisce anche al “rilascio, rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici”, indipendentemente, quindi, dalla sussistenza di un procedimento di gara a monte dell’instaurazione del rapporto concessorio; Riservata al merito la valutazione dei profili di sospetta incostituzionalità della norma surrichiamata, nella parte in cui attribuisce efficacia preclusiva anche alla condizione di imputato per uno dei reati ivi elencati; Considerato comunque che la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito, in una vicenda relativa alla stessa odierna ricorrente, che «interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò vale a maggior ragione per rapporti di concessione di servizio pubblico, nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, ciò è vero allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore»; Rilevato che, indipendentemente dall’ammissione al beneficio della rateizzazione, è incontestata la consistenza di plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, in particolare per quanto riguarda il versamento del PREU e degli oneri concessori; Ritenuto, infine, che non sussiste un pregiudizio grave ed immediato derivante dal provvedimento impugnato, in virtù della previsione di un periodo di gestione transitoria preliminare alla definitiva inefficacia della concessione”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, respinge l’istanza cautelare e  condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese delle fase cautelare in favore dell’amministrazione resistente, che liquida, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori, se dovuti, come per legge. lp/AGIMEG