Tar Lazio: “Giusta revoca concessione del lotto quando i versamenti tardivi sono reiterati”

E’ stato presentato un ricorso al Tar del Lazio da parte del titolare di una ricevitoria che contesta l’atto di revoca della sua licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Tribunale, a tal riguardo, afferma: “Nel provvedimento di revoca gravato l’amministrazione resistente dà atto che” le fattispecie violate dal ricorrente sono risultate essere quelle relative al superamento dei dieci tardivi versamenti e dal superamento dei quattro tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali dell’ultimo biennio”. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge, inoltre, che l’amministrazione ha anche valutato le giustificazioni fornite dal ricorrente in sede di controdeduzioni “acquisite al prot. n. 55303 del 31.05.2017” e non le ha ritenute idonee. Ne discende che non sussiste né la lamentata violazione degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293 del 1957, né il dedotto difetto di motivazione in considerazione del fatto che i reiterati versamenti in ritardo hanno fatto venire meno il vincolo fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio, e che, attesa la gravità della violazione, la revoca appare ingiustificata. D’altra parte, le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario.” Con questa motivazione il Tar del Lazio respinge il ricorso e conferma la legittimità dell’atto emanato da ADM. ac/AGIMEG