Slot online, Consiglio di Stato: “Tar non poteva annullare il decreto sul Lotto online”

Il Tar Lazio – nella sentenza con cui ha giudicato discriminatoria la scelta di affidare il lotto online alla compagnia che già gestiva il gioco a terra – si è pronunciato “su una domanda diversa da quella effettivamente proposta dalla parte attrice”. La sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza sul ricorso incidentale presentato da Bplus-Global Starnet. Questa in realtà si scagliava contro il lancio delle slot online, e chiedeva che la gestione di questi giochi fosse affidata a quelle compagnie che avevano partecipato alla sperimentazione delle videolotterie. E per avvalorare la propria tesi, portava come esempio il caso del lotto per il quale – nello stesso decreto direttoriale del 2011 – era stata adottata la soluzione opposta: il canale online era infatti stato affidato in esclusiva alla concessionaria che già commercializzava il gioco a terra. Il Tar Lazio tuttavia aveva ritenuto legittima la scelta operata con le slot, e censurato quella del Lotto. Quest’ultima “avrebbe preservato il concessionario della rete fisica di tale gioco dalla concorrenza discendente dalla diffusione on line del medesimo gioco, non introducendo analoga disposizione per i concessionari della rete telematica di videolotteries”, scriveva il giudice di primo grado.

Una pronuncia che, sottolinea adesso il Consiglio di Stato, viola il ” principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Infatti, “il differente “regime” fissato dal medesimo decreto per il lotto e i giochi complementari” veniva citato “unicamente quale parametro di riferimento della disparità di trattamento, lamentata quale sintomo del denunciato vizio di eccesso di potere”. E i giudici di Palazzo Spada rilevano che gli stessi colleghi di primo gradi si erano “posto il problema (…) della non corrispondenza di siffatto decisum all’utilità auspicata dalla ricorrente”, ma avevano concluso che  “la istante avrebbe potuto comunque ritrarre vantaggio dalla complessiva rimeditazione della materia che l’Amministrazione avrebbe potuto compiere nell’esercizio della propria residua discrezionalità, a valle della decisione di annullamento”. gr/AGIMEG