Slot online, Consiglio di Stato: “Il decreto del 2011 distorce il mercato, ma correggerlo sarebbe ancora più dannoso”

Il regolamento delle slot online “sembra effettivamente introdurre elementi distorsivi rispetto a una corretta dinamica concorrenziale”, tuttavia se si accogliesse la domanda di Bplus – di affidare le slot online in esclusiva alle concessionarie che hanno creato la rete delle vlt – si creerebbero delle distorsioni ancora maggiori. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso incidentale intentato dalla concessionaria.

I giudici si riferiscono al testo del decreto Abruzzo con cui venne disposta la sperimentazione delle vlt. “In tale fase storica” sottolineano, “mancava ancora una specifica disciplina della raccolta dei giochi on line, e dunque le concessioni già rilasciate per la raccolta a distanza, ivi comprese quelle da attivare e gestire tramite VTL, ricomprendevano appunto anche la possibilità di attivare tale ulteriore modalità di raccolta”. La decisione di separare le vlt fisiche dalle slot online è successiva, e è stata assunta dai Monopoli con il decreto direttoriale del 2011, quello che ha appunto impugnato Bplus. Solo con questo provvedimento, infatti, “l’Amministrazione ha palesato per la prima volta l’intento di fare oggetto di separate procedure di affidamento la gestione della raccolta del gioco on line, scindendola dall’originaria disciplina che la accomunava alla raccolta mediante VTL in “ambienti dedicati”. Un’operazione su cui “è quanto meno lecito dubitare”, scrive ancora il Consiglio di Stato. La delega affidata ai Monopoli  con il decreto Abruzzo “era intesa unicamente a realizzare un “adeguamento” della disciplina regolamentare risalente al 2007”, mentre i Monopoli hanno dato vita a una “separazione e distinta regolamentazione di una particolare modalità di raccolta dei giochi”.

Tuttavia, la richiesta di Bplus non può essere accolta. “Tale soluzione” spiega il Collegio, “lungi dal determinare il venir meno delle evidenziate distorsioni delle corrette dinamiche concorrenziali nel mercato in questione, creerebbe in quest’ultimo un vulnus ancora più grave attraverso la sottrazione alle procedure di affidamento della gestione di una più o meno vasta categoria di giochi”. Ininfluente secondo i giudici il fatto che solo una cerchia ristretta di prodotti verrebbero sottratti alla concorrenza: “la creazione di una “zona franca” comporterebbe il rischio di apertura di ulteriori e diversi fronti di contenzioso da parte di altri soggetti, a loro volta asseritamente titolari di posizioni pregresse meritevoli di tutela”.gr/AGIMEG