Lotto: per Tar Lombardia “vicende civilistiche relative all’azienda non intaccano la validità dei provvedimenti concessori”

Le vicende civilistiche fra due soggetti privati non influiscono sulla concessione di generi di monopolio. E’ quanto ha stabilito il Tar della Lombardia (Sezione Quarta), che ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento di sede di una Rivendita Ordinaria di Generi di Monopolio di Milano con annessa Ricevitoria Lotto. Detta ordinanza ha infatti espressamente confermato “l’autonomia tra le vicende afferenti la titolarità dell’azienda e il provvedimento amministrativo concessorio, affermando che l’intestazione della licenza per la vendita di monopoli e gioco del lotto in favore del soggetto tenuto al rilascio dell’azienda non può infatti impedire l’esecuzione dell’ordine di restituzione della stessa, né che la conseguente perdita dei locali comporti alcuna conseguenza sulla concessione, in termini di inefficacia o decadenza (…) con ciò tuttavia implicitamente confermando che le vicende civilistiche relative all’azienda non intaccano la validità dei provvedimenti concessori”. In particolare, la sentenza si limita ad affermare che “la cessione di una rivendita di generi di monopolio è possibile solo se viene venduta l’intera azienda, e non un suo singolo ramo, ciò che tuttavia non rileva nel caso di specie, in cui non vi è stata alcuna cessione parziale dell’azienda a suo tempo gestita dalla ricorrente, che ha invece avuto una destinazione unitaria”. Il patto di riserva di proprietà inserito nell’ambito della cessione di un’azienda “non può pertanto essere interpretato, come invece erroneamente pretenderebbe la ricorrente, nel senso di conferire alla stessa, a garanzia del proprio credito, la facoltà di riottenere la titolarità della concessione”. lp/AGIMEG