Tar Lazio, revoca concessione Lotto per raccolta insufficiente non valida se comunicata dopo il 31 marzo

“Il provvedimento di revoca (della concessione del Lotto ndr) in questa sede impugnato è illegittimo in quanto portato a conoscenza del destinatario oltre il termine previsto” dalla legge, ovvero entro il 31 marzo. Con questa motivazione il TAR Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una ricevitoria della provincia di Avellino contro la revoca della concessione del Lotto. Per i giudici non è “sufficiente che il procedimento di revoca sia avviato e che il provvedimento sia formalmente adottato entro il termine del 31 marzo previsto dalla disciplina di settore. Entro la suddetta data, infatti, il provvedimento di revoca deve essere portato a conoscenza del destinatario”. Nel caso specifico, la revoca era stata disposta dall’Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sezione operativa territoriale di Avellino, per il mancato raggiungimento, per gli esercizi 2017 e 2018, del limite minimo annuo di euro 20.658,28. “La ricorrente – prosegue il Tar – ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di revoca per essere intervenuto successivamente allo spirare del termine perentorio stabilito dall’art.4 del D.D. 12/12/03 secondo cui l’eventuale revoca deve avvenire “[…] entro il 31 marzo di ciascun anno”. Nella fattispecie, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del provvedimento in data 10 aprile 2019”. “Il provvedimento di revoca della concessione è indubbiamente un atto di carattere recettizio che, pertanto, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario”. lp/AGIMEG