Lotto, Tar Lazio: “Per verificare distanza minima da altra ricevitoria spese a carico del ricorrente”

Il Tar Lazio si è pronunciato, tramite ordinanza, sul ricorso presentato contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stata negata la concessione della raccolta del gioco del Lotto a un esercente.  Il diniego – è spiegato nell’ordinanza – si basa sul mancato rispetto della distanza minima rispetto alla più vicina ricevitoria del lotto, ma essendo stati posti dei dubbi, tramite un principio di prova, sull’effettiva mancanza della distanza minima il Tribunale ha disposto una verifica della distanza effettiva che dovrà essere eseguita dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale. Da notare, fatto curioso, che le spese di tale verifica debbano essere sostenute dal ricorrente.
“Considerato che parte ricorrente, nel contestare le motivazioni poste a sostegno del gravato provvedimento, come riferite al mancato rispetto della distanza minima rispetto al più vicino esercizio commerciale, ha allegato un principio di prova il quale conduce a dubitare della correttezza del presupposto fattuale su cui poggia il contestato diniego; ritenuto quindi di dover disporre la verificazione della distanza esistente tra l’esercizio commerciale di cui è titolare il ricorrente e la più vicina ricevitoria del lotto attiva sulla base delle modalità di misurazione previste dal D.M. n. 38 del 2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 4126 del 27 marzo 2013; ritenuto di dover incaricare dell’effettuazione di tale incombente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Beinasco (TO), il quale dovrà depositare l’esito dell’accertamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza; onera parte ricorrente del pagamento della verificazione, fissata, salvo conguagli, in € 300,00 (trecento); viene fissata, per il prosieguo dell’esame dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 18 marzo 2015″. cz/AGIMEG