Lotto, Tar Lazio: “Mancato versamento dei proventi del gioco comporta la decadenza della concessione”

Il titolare di una ricevitoria del Lotto si è rivolto al Tar Lazio per contestare il provvedimento con il quale gli è stata revocata la concessione. Il Tribunale ha affermato che l’Amministrazione “ha disposto la revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare di concessione stipulato tra le parti, che prevede una ulteriore ipotesi di revoca della concessione in caso di omesso versamento dei proventi del gioco entro cinque giorni dall’apposita diffida”. Inoltre, il Tar puntualizza che “la valutazione sulla gravità dell’inadempimento tale da impedire la prosecuzione del rapporto concessorio è stata effettuata “a monte”, nella previsione delle clausole del disciplinare, per cui nessuna ulteriore valutazione deve essere effettuata “a valle”, vale a dire una volta verificatosi l’inadempimento considerato “determinante” (cfr. Tar Lazio, Sezione Seconda, 4 dicembre 2019, n. 13906). Ne consegue che il potere di revoca, previsto dal contratto di concessione ha natura vincolata nell’an e nel quomodo, non avendo l’Amministrazione alcuna discrezionalità in ordine all’adozione del provvedimento di revoca né potendo adottare misure diverse e più tenui (come vorrebbe, invece, il ricorrente che invoca l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 35 della legge n. 1293 del 1957)”. Con questa motivazione, il Tar del Lazio rigetta il ricorso e conferma la legittimità del provvedimento di revoca della concessione. ac/AGIMEG