Lotto, Tar Campania conferma la revoca della licenza ad una ricevitoria: “Interruzione del servizio senza alcuna autorizzazione è una violazione contrattuale grave che prevede la revoca della concessione”

La titolare di una ricevitoria di Napoli ha presentato un ricorso al Tar della Campania per contestare il provvedimento di revoca della concessione messo in atto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ravvisando una carenza di istruttoria ed un uso eccessivo del potere. Il tribunale però ha affermato: “Già in sede cautelare, questa Sezione, con l’ordinanza in epigrafe, nel considerare che l’impugnato provvedimento di revoca della concessione ‘sembra superare immune il vaglio di legittimità indotto dalle censure dedotte’, aveva rilevato che: ‘da verifica ispettiva, effettuata in data 13.11.2015 da personale dell’Ufficio dei Monopoli della Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si accertava che nei locali della ric. Lotto 01/019-NA0277 in Napoli Via Bartolo Longo 424, in concessione della ricorrente, si svolgeva altra attività commerciale’ concludendo che: ‘quanto sopra, unitamente all’addotta circostanza della richiesta di chiusura temporanea delle ricevitoria per motivi di salute, se non per un breve periodo, non seguita da alcuna altra comunicazione all’Ufficio e senza che quest’ultimo abbia autorizzato la sospensione della raccolta del gioco del Lotto presso la suddetta ricevitoria, costituisce grave violazione delle disposizioni contenute nella L. 1293/37 e nei d.P.R.. n. 1047/58 e d.P.R. n. 303/90, ravvisandosi nella fattispecie de qua interruzione del servizio senza alcuna autorizzazione’, ed, inoltre che, risultando ospitata nel locale in cui era posta la Ricevitoria in titolarità della ricorrente tutt’altra attività commerciale, verrebbe a mancare anche il presupposto stesso del trasferimento che la ricorrente sembrerebbe aver richiesto, ossia un locale di origine dal quale si voglia portare l’attività concessoria in un altro locale, per l’accertamento della cui idoneità l’Ufficio dovrebbe compiere, fra l’altro, una nuova istruttoria”. Con questa motivazione il Tar della Campania ha respinto il ricorso della ricevitoria affermando che l’interruzione della raccolta del gioco del lotto senza previa autorizzazione comporti la revoca della concessione da parte dell’autorità competente. ac/AGIMEG