Lotto, ridotta distanza minima ricevitorie in comuni con almeno 10.000 abitanti

Rideterminato l’incasso medio annuo delle ricevitorie che richiedono una nuova concessione per il gioco del Lotto. In un decreto pubblica dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato infatti rideterminato, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in 224.911,82 euro. Inoltre, è stata ridotta la distanza minima tra una ricevitoria esistente ed una nuova concessione. Per i comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti, la distanza è ridotta infatti ad almeno 400 metri. Nei comuni con una popolazione superiore a 2.500 abitanti, con una sola ricevitoria attiva, verrà assegnata una nuova ricevitoria anche nel caso di incasso medio inferiore ad 224.911,82 euro. Nei comuni in cui siano attivi punti di raccolta, il rilascio di nuove concessioni viene effettuato solo nel caso in cui l’incasso medio a ricevitoria, sia superiore a € 224.911,82 salvo quanto previsto dal comma precedente. Ecco il testo integrale del decreto:

Agenzia delle dogane e dei monopoli
IL VICEDIRETTORE
Vista la legge 2 agosto1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, come
modificata dalla legge 19 aprile 1990, n 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale
è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate,
come modificato con D.M. 23 marzo 1994, n. 239 del Ministro delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni
relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del
gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il
quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato
in concessione;
Visto il D.M. 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo
1993, relativo all’atto di concessione alla Lottomatica;
Visto l’art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
Visto l’art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede
l’estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta
entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di zone periferiche del Paese;
Visto l’art. 1, comma 2 e art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999 che, giusta quanto
previsto all’art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha, tra l’altro, stabilito in ragione di
500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai
ricevitori già operativi ai fini dell’assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta;
Visto il D.M. 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo
1993, relativo all’atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l’altro, in attuazione di
quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l’allargamento della rete di
raccolta del gioco del lotto;
Visto l’art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il
contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco
del lotto;
Visto il D.D. del 12 dicembre 2003 concernente l’ampliamento della rete di raccolta
del gioco del lotto; Visto il successivo D.D. del 16 maggio 2007 relativo all’ampliamento della rete di
raccolta del gioco del lotto, con il quale, all’art. 1, è stato rideterminato, d’intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l’incasso
medio annuo di cui all’art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in € 303.934,89;
Visto l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2012 con
il quale sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la determinazione direttoriale n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il
Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed
i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività riconducibili
alle missioni istituzionali dell’Amministrazione stessa;
Ritenuto necessario rideterminare i limiti previsti dall’art. 1 del D.D. del 16 maggio
2007 sulla base dell’attuale andamento del gioco del lotto, che ha registrato negli ultimi
anni una raccolta tendenzialmente stabile o decrescente, e alle mutate esigenze
organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta, anche in relazione
all’espansione dei centri urbani, nonché integrare, al fine di una maggiore chiarezza
interpretativa, l’art. 5 del D.D. 12 dicembre 2003 per ciò che concerne l’assegnazione di
nuovi punti lotto all’interno di rivendite speciali:
DECRETA
Art. 1
L’incasso medio annuo di cui all’art. 1 del D.D. 16 maggio 2007 è rideterminato, d’intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in
€ 224.911,82.
Art. 2
L’art. 2 del D.D. 16 maggio 2007 è così modificato:
“La Direzione per i Giochi, Ufficio Lotto e Lotterie può autorizzare, su proposta degli Uffici
regionali ed acquisito il parere di apposita commissione costituita da rappresentanti
dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, reso anche in base ai criteri di redditività che saranno stabiliti dalla
commissione stessa, il rilascio di nuove concessioni a rivendite generi di monopolio, pur in
assenza dei requisiti di cui all’art. 1, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di
almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina; per i comuni con popolazione pari o
superiore a 10.000 abitanti tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri.
Tali ricevitorie verranno automaticamente soppresse in caso di trasferimento della
rivendita a distanza inferiore di quella prevista al primo comma dalla rivendita-ricevitoria
più vicina, salvo la sussistenza del requisito di redditività di cui all’art. 1.” Art. 3
L’art. 3 del D.D.12 dicembre 2003 è così modificato:
“L’attribuzione delle concessioni di cui all’art. 1 è effettuata istituendo prioritariamente un
punto di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti con popolazione fino
a 2.500 abitanti ovvero due punti di raccolta nei comuni che ne sono sprovvisti con
popolazione superiore a 2.500 abitanti.
Nei comuni con una popolazione superiore a 2.500 abitanti, con una sola ricevitoria attiva,
verrà assegnata una nuova ricevitoria anche nel caso di incasso medio inferiore ad
€ 224.911,82.
Nei comuni in cui siano attivi punti di raccolta, il rilascio di nuove concessioni viene
effettuato solo nel caso in cui l’incasso medio a ricevitoria, sia superiore a € 224.911,82
salvo quanto previsto dal comma precedente.
In tali comuni il numero delle ricevitorie da attribuire sarà pari a Rn = (Ia: 224.911,82)- Ra,
con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, dove, per ciascun comune, Rn
rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, Ia l’incasso complessivo
dell’anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre
dell’anno precedente.
In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di
ciascun comune è superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si darà priorità
nell’ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di
presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita generi di monopolio da tempo
anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di
coadiuzione.”
Art. 4
All’art. 5, comma 1, del D.D 12 dicembre 2003 dopo le parole “nuove attivazioni” sono
inserite le seguenti: “previste per le rivendite ordinarie, in aggiunta alle stesse,“.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.aams.gov.it.
La pubblicazione sul sito istituzionale, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma lì 13 dicembre 2012
Il Vicedirettore dell’Agenzia
f.to Luigi Magistro