Lotto, entro 5 anni il nuovo concessionario dovrà aggiornare il sistema di gestione della raccolta

Una volta sottoscritta la nuova convenzione, il soggetto che si sarà aggiudicato la gara del Lotto dovrà subentrare nelle attività tecnico-organizzative necessarie per il subentro nella gestione del sistema oggetto di devoluzione. Nella fase di subentro il concessionario deve prendere in carico tutti i punti di raccolta operativi relativi alle concessioni del Lotto; e organizzare le unità tecnico-infrastrutturali necessarie alla gestione dell’intero sistema devoluto. Il sistema devoluto viene descritto nell’Allegato Tecnico, è costituito a livello locale dalle apparecchiature installate nei punti di raccolta fisici; dal servizio di rete per l’interconnessione dei dati fra il livello locale, centrale e zonale;   a livello zonale dalle apparecchiature tecnologiche e impianti in dotazione alle sale di estrazione del Lotto, e dalle apparecchiature tecnologiche presenti presso gli uffici regionali di ADM per la gestione
delle attività di competenza (gestione e controllo delle concessioni con i punti di raccolta
fisici); e a livello centrale dalle apparecchiature informatiche (hardware e software) e archivi elettronici necessari per la gestione del gioco sul canale fisico e su quello a distanza; dal sistema di Disaster Recovery; dal sistema di trasmissione dati di gioco e contabili ad ADM.

Il concessionario è obbligato ad aggiornare tecnologicamente l’intero sistema automatizzato
entro cinque anni dall’avvio della concessione, mediante un piano di aggiornamento
tecnologico, finalizzato a realizzare un nuovo sistema automatizzato con standard di qualità
che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità.

In ogni punto di raccolta autorizzato sono state installate le apparecchiature necessarie, oltre che per la raccolta del Lotto, anche per quella del 10eLotto. In particolare,  al 30 giugno 2015, nelle ricevitorie risultavano istallati ad esempio 40.138 terminali di gioco; 34.048 stampanti di servizio; 32.636 set top box ; 32.636 monitor.

Nello schema della convenzione viene reinserita la clausola sulla devoluzione gratuita della rete. Si prevede infatti che “al termine della durata della concessione, il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di ADM, l’uso di tutti i beni che costituiscono la rete distributiva sia fisica sia a distanza a fronte della richiesta di ADM che deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza della concessione medesima, ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza dalla concessione”. rg/AGIMEG