Lotto, Commissione Europea alla CGE: “Nessuna riserva sulla gara”

La gara per i servizi del Lotto non è in contrasto con il diritto comunitario, ci sono dei dubbi sulla clausola che impone la cessione della rete: la cancellazione della norma, però,  a ben vedere andrebbe a vantaggio dei candidati. E’ quanto sostiene la Commissione Europea nelle osservazioni depositate presso la Corte di Giustizia Europea, intervenendo sulla questione pregiudiziale sollevata a giugno scorso dal Consiglio di Stato.
La gara è quella per i servizi accessori del Lotto (come il collegamento della rete di ricevitori, e i servizi di estrazione) svoltasi nel 2016; partecipò solamente un unico soggetto – una cordata formata da Lottomatica, IGH, Arianna 2001, e Novomatic – che si aggiudicò la concessione con un’offerta di 770 milioni di euro. Il bookmaker anglo-maltese StanleyBet tuttavia impugnò la gara e i giudici di Palazzo Spada sollevarono tre questioni pregiudiziali, chiedendo ai colleghi lussemburghesi se la scelta di mettere a gara un’unica concessione fosse in linea con il diritto comunitario; se contrastasse con i principi dell’UE prevedere “una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi”; e infine se fosse giusto imporre all’eventuale aggiudicatario di rinunciare all’attività “transfrontaliera”. La Stanley infatti da quasi 20 anni raccoglie scommesse in Italia in virtù della licenza maltese, non ha mai partecipato alle gare italiane dal momento che è riuscita a far dichiarare dalla CGE che alcuni profili dei bandi fossero discriminatori; se avesse ottenuto la concessione per i servizi del Lotto avrebbe dovuto rinunciare a questa attività, pena la decadenza della concessione.
Per la Commissione Europea, intervenuta appunto nella causa rimessa alla Corte di Giustizia, la scelta di assegnare un’unica concessione è perfettamente legittima purché non punti a “escludere un operatore determinato” e purché “sia idonea e proporzionata rispetto agli obiettivi corrispondenti a motivi imperativi d’interesse generale come la tutela dei consumatori e il controllo del gioco legale”.
Nessuna riserva di massima nemmeno sulla base d’asta di 700 milioni di euro “ove esso risulti essere proporzionato rispetto alla propria finalità e in relazione sia all’oggetto della concessione sia all’applicazione concreta delle altre condizioni di partecipazione”. E ancora, “se si considera l’elevatissimo valore della concessione, indicativamente stabilito nel bando di gara in oltre sei miliardi di euro, il requisito minimo a base d’asta di 700 milioni non sembra essere manifestamente sproporzionato”.
Via libera infine alle clausole che impongono la rinuncia all’attività transfrontaliera, “nella misura in cui dette condizioni siano giustificate dall’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico e da quello d’incanalare le attività relative ai giochi d’azzardo in circuiti controllati, nel senso di essere idonee e proporzionate al loro raggiungimento”. gr/AGIMEG