Lotto, Cassazione respinge ricorso titolare ricevitoria contro condanna per peculato: “Obbligo di rendiconto verso amministrazione finanziaria”

“Il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto”. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto contro la decisione della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Terni, che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per essersi appropriato di 13.550 euro corrispondente (detratte le cifre per vincite pagate agli utenti e per l’aggio di sua pertinenza) agli importi riscossi per le giocate ricevute in due settimane contabili del mese di dicembre 2007, omettendo di versare la predetta somma alla concessionaria. “La vicenda processuale rimessa al giudizio di questa Corte – afferma la Cassazione – impone di ribadire che il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica investito dell’attività di raccolta delle giocate del lotto ricopre senz’altro la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (…). Il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri le somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge (giovedì successivo all’estrazione del lotto) o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell’amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di “quantità” dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto”. lp/AGIMEG