Giochi, Consiglio di Stato: controversie in materia di giochi pubblici con vincita in denaro espressamente devolute a competenza inderogabile Tar Lazio

Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro sono espressamente devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, che in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Puglia – Bari: Sezione I concernente il diniego di assegnazione presso la rivendita speciale di un punto del gioco del Lotto, dichiarando inammissibile un ricorso proposto in primo grado per difetto di competenza dell’adito Tar per la Puglia. Indica il Tar del Lazio quale giudice alla cui competenza la controversia è funzionalmente devoluta in via inderogabile. “La signora Agata Giotta  – evidenzia il Consiglio di Stato – quale titolare di una rivendita speciale ubicata nel Comune di Barletta, richiedeva alla Agenzia dei Monopoli nel febbraio del 2014 il rilascio di concessione per la istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto. Con provvedimento n. 452/2014 l’Amministrazione rigettava l’istanza per carenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla specifica disciplina di settore. Ritenendo illegittima tale determinazione, la Giotta adiva il Tar Puglia chiedendone l’annullamento. Con la sentenza n. 925/2014 il Tribunale adito accoglieva il ricorso, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma siccome errata in punto di diritto e comunque emessa in difetto di competenza, essendo la controversia devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio ai sensi degli articoli 14 e 135 del codice del processo amministrativo. Si è costituita in giudizio la signora Giotta appellata, chiedendo la reiezione del gravame in quanto privo di fondamento”. Ai sensi del combinato disposto dei richiamati articoli 14 e 135 del c.p.a., il Consiglio di Stato evidenzia come siano “espressamente devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Ne consegue all’evidenza, come la controversia rientri nell’ambito della competenza funzionale devoluta in modo inderogabile al Tar del Lazio”. lp/AGIMEG