Dl Crescita, “improponibile” l’emendamento De Lillo (Pdl) sul riordino della normativa dei giochi

Dichiarato ‘improponibile’ l’emendamento De Lillo (Pdl) presentato al decreto legge recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, in questi giorni all’esame del Senato. L’emendamento prevedeva il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, secondo principi che prevedevano l’introduzione di disposizioni volte a prevenire ovvero a recuperare i fenomeni di ludopatia, a contrastare forme di pubblicità del gioco non conforme a quello considerato lecito a legislazione vigente, ad assicurare una efficace ed effettiva tutela dei minori dai rischi di loro attrazione alla partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ovvero del mancato rispetto, nei loro riguardi, del divieto di partecipazione a tali giochi.

Dichiarati improponibili anche gli emendamenti Giaretta, Caliendo e Bertuzzi.

Di seguito il testo degli emendamenti:

GIARETTA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: ”al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: ”al 31 dicembre 2013”.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2013.»

 

CALIENDO, GRILLO, ADAMO, POSSA, GIANCARLO SERAFINI, VIMERCATI, TREU, MARIAPIA GARAVAGLIA, MANCUSO, FONTANA, MANTICA, DEL PENNINO, BAIO, CASTELLI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Per l’anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziario. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 5.500.000 per l’anno 2013».

 

 

DE LILLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino delle vigenti disposizioni in materia di giochi pubblici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica ed organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi;

b) adeguamento di tali disposizioni ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello europeo;

c) introduzione di specifiche disposizioni volte a prevenire ovvero a recuperare i fenomeni di ludopatia, a contrastare forme di pubblicità del gioco non conforme a quello considerato lecito a legislazione vigente o comunque idonee ad indurre ad una partecipazione non responsabile ai giochi pubblici, nonché ad assicurare una efficace ed effettiva tutela dei minori dai rischi di loro attrazione alla partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ovvero del mancato rispetto, nei loro riguardi, del divieto di partecipazione a tali giochi;

d) coordinamento formale delle disposizioni raccolte ed abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

e) riordino della disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico;

f) competenza esclusiva dei questori in materia di definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all’offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sulla base di linee guida a livello nazionale fissate dal Ministro dell’interno previo parere vincolante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) riordino della disciplina in materia di controlli degli esercizi autorizzati all’offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, prevedendo la competenza esclusiva del questore per quanto attiene alla salvaguardia dell’ordine pubblico nonché la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per quanto attiene ai controlli delle modalità tecniche e procedurali con le quali avviene l’offerta dei suddetti giochi;

h) esonero dei soggetti passivi d’imposta di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni, dagli obblighi di presentazione dei rendiconti giudizi ali di cui all’articolo 74, del regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni«.

 

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni per il ristoro dei danni alle produzioni conseguenti a siccità e sbalzi termici, subiti da imprese agricole, nell’anno 2012)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell’anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 1, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell’anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

4. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

5. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all’Agenzia delle entrate e alle Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

7. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Le regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 2 e dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

8. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all’anno 2037.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro

a decorrere dal 2012 e fino al 2037, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013». rg/AGIMEG