Consiglio di Stato: “ADM non ha discrezionalità se una ricevitoria versa i proventi in ritardo, deve revocare la concessione”

La revoca della concessione a una ricevitoria del Lotto che non versa tempestivamente i proventi del gioco non è un atto discrezionale, l’Amministrazione pertanto deve procedere immediatamente quando riscontra il ritardo. Lo ribadisce la Quarta Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da una ricevitoria che aveva versato con una decina di giorni di ritardo i proventi. Il giudice infatti sottolinea che l’ADM ha sollecitato il pagamento con una raccomandata inviata il 24 dicembre 2018, la ricevitoria ha versato un primo acconto “il 15 maggio 2019, mentre il saldo è stato eseguito soltanto il 28 maggio 2019, e quindi oltre i cinque giorni espressamente pattuiti dalle parti in sede di stipula della convenzione accessiva alla concessione”. E quindi afferma che ricorrono “pienamente” “i presupposti di fatto previsti dalla clausola convenzionale e qualificati, dalle parti stesse, come idonei a interrompere il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e il ricevitore, senza che residui alcun ulteriore margine di discrezionalità in capo alla Amministrazione medesima”. Nella sentenza ricorda anche che il provvedimento di revoca “non costituisce esercizio discrezionale del potere di revoca in conseguenza dei reiterati ritardi, bensì vincolato al ricorrere dei presupposti costitutivi della clausola risolutiva convenzionale espressa, quando – nonostante la formale diffida – il concessionario, già in ritardo, abbia ritardato ulteriormente il versamento di oltre cinque giorni ovvero abbia omesso completamente il versamento”. E ancora, ricorda che già in precedenza aveva affermato che “l’Amministrazione ha esercitato il suo potere discrezionale nell’individuare le fattispecie in cui l’inadempimento della parte si configura di una consistenza tale da ledere il rapporto fiduciario e, di conseguenza, da precludere la prosecuzione del rapporto concessorio”. lp/AGIMEG