Cons. Stato, via libera a gara da 40 milioni per gli scontrini Lotto. Nessuna riserva esplicita in favore del Poligrafico

Si può ritenere che esista una riserva in favore di IPZS sulla stampa degli scontrini del lotto, “solo una volta individuato un referente normativo espresso, di rango primario o comunque derivante direttamente ma in modo inequivoco da una norma di rango primario. Nel caso contrario, la disciplina costituzionale deve ritenersi ostativa all’introduzione obliqua di aree di attività escluse dalla generale disciplina concorrenziale”. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, nelle motivazioni della sentenza con cui ha riformato la pronuncia del Tar Lazio sulla gara per la fornitura degli scontrini del Lotto. La vicenda ruota intorno al bando (con base d’asta a 27 milioni di euro, cui si sarebbero aggiunti 13,5 milioni in caso di rinnovo) lanciato da Lottomatica nell’agosto 2012. Dopo la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni, la compagnia ritenne infatti caduta la riserva in favore del Poligrafico dello Stato della produzione degli scontrini del Lotto. Il Poligrafico impugnò il bando ottenendo ragione di fronte al Tar Lazio nell’ottobre 2010. Lottomatica adì a quel punto il Consiglio di Stato che a febbraio aveva pubblicato il solo dispositivo con cui legittimava la gara. Nelle motivazioni, i giudici di Palazzo Spada smontano le due argomentazioni su cui si reggeva la sentenza di primo grado. Da un lato, infatti, il Tar aveva ritenuto che esistesse una riserva in favore del Poligrafico sulla base di una serie di norme, come quelle che sanzionano penalmente la contraffazione degli scontrini delle giocate del lotto, quelle che prescrivono che le ricevute siano stampate su carta filigranata, o ancora quelle che affidano in esclusiva al Poligrafico la stampa delle cosiddette carte valori. Dall’altro, aveva affermato che il decreto Liberalizzazioni non avesse prodotto effetti sulla riserva. Per il Consiglio di Stato, invece, le prime norme “evidenziano solamente l’interesse statale al controllo di tale produzione, ma nulla dicono in merito alla riserva alla mano pubblica della produzione stessa”. E in particolare, sulla stampa delle carte valori, osserva che  “alcune di queste carte sono oramai già stampate da soggetti diversi dal Poligrafico”, e che “l’individuazione della nozione di carte valori è fatta tramite una norma di rango inferiore, ossia il decreto ministeriale dato il 5 marzo 2004, il quale comunque non contempla gli scontrini del lotto”. Di conseguenza, “nessuno degli indici normativi evocati dal primo giudice gode di quello statuto di precisione evocato, anzi nella loro molteplicità e frammentarietà danno prova dell’inesistenza di quella indicazione precisa ed univoca sopra invocata”. Invece i giudici di Palazzo Spada concordano sul fatto che il decreto Liberalizzazioni non sia intervenuto sulla questione degli scontrini del Lotto. Il decreto infatti (art. 1 co. 2) prevede infatti che  “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri (…)”. Ma questa norma, conclude il Consiglio di Stato, non fa altro che rimarcare “la correttezza dell’ipotesi ricostruttiva che pretende di fondare la riserva invocata da IPZS su una chiara attribuzione normativa in suo favore, attribuzione che, come sopra visto, è del tutto mancata”. gr/AGIMEG