Il Tar Bologna ha accolto un ricorso e ne ha respinto un secondo intentati da delle ricevitorie del lotto che non avevano raggiunto i minimi di raccolta previsti dalle concessioni. La decadenza può essere comminata nei confronti di quelle ricevitorie che per due anni consecutivi non abbiano assicurato la raccolta richiesta. Il primo provvedimento di decadenza riguardava il biennio 2008/2009; il Tar ha tuttavia sottolineato che “l’originario contratto per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria gestita dalla ricorrente – valido dal 21 dicembre 2001 al 31 agosto 2009 – nulla stabiliva a proposito del volume minimo di raccolta delle giocate”, tali limiti sono stati introdotti solo con “il contratto relativo al periodo 1° settembre 2009 – 31 agosto 2018”. In sostanza, “la gestione asseritamente deficitaria ricade quasi nella sua interezza in una fase temporale in cui difettavano previsioni contrattuali che regolassero questo aspetto del rapporto, sicché nulla può essere preteso a posteriori circa condotte che la ricorrente in quel momento non si era impegnata a porre in essere nel rispetto del parametro del volume delle giocate; né, d’altra parte, un effetto retroattivo può desumersi dalla nuova concessione del 2009″.
Nel secondo caso, invece, il mancato raggiungimento dei limiti si è verificato nel biennio 2009/2010. Il Tar riconosce che l’Amministrazione ha “vagliato gli elementi indicati dal ricorrente a giustificazione della gestione deficitaria del periodo preso in considerazione e, con argomentazioni che il Collegio non ritiene illogiche o errate, ne ha di fatto arguito l’inidoneità a rivelare il carattere meramente transitorio o eccezionale di tale situazione, sì da doversi legittimamente escludere che di un trend positivo della propria attività il ricorrente abbia dato concreta dimostrazione all’Amministrazione, la quale ha in ogni caso valutato – negandola – l’adeguatezza della gestione della ricevitoria e la sua utilità in funzione di un’ottimale organizzazione della rete di raccolta del gioco, ovvero ha operato quegli apprezzamenti puntuali che si è detto necessari in sede di esercizio del potere di revoca”. lp/AGIMEG