Senato, FdI presenta un ddl per il rilancio dell’ippica. Ripensate le scommesse sui cavali, ma il settore otterrà risorse anche dalle slot e dalle scommesse virtuali

Costituire un’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale (che assumerà il nome di AgenIppica), dotandola delle risorse già destinate prima all’UNIRE, poi all’ASSI e adesso Mipaaf. E provvedere al rilancio delle scommesse ippiche grazie a un payout tra il 78 e l’80, la riduzione del prelievo fiscale (non potrà superare la percentuale più bassa applicata su altri tipi di scommesse offerte anche online), l’unificazione dei totalizzatori nel totalizzatore unico, una riorganizzazione delle scommesse a quota fissa e l’introduzione di jackpot nei Quartè e nei Quintè. Sono alcune delle previsioni contenute nel ddl “Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico”, annunciato nelle settimane scorse dai senatori Patrizio La Pietra e Luca De Carlo (FdI) e adesso pubblicato. Il ddl prevede inoltre che l’Agenzia disponga di un fondo annuale che verrà alimentato con “le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche”; “i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi”; un contributo stabilito da Mef, Mipaaf e ADM “a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente, relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento”; “un contributo mensile pari al 65 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche” (e questi tipi di scommesse potranno essere offerti “solo al di fuori dell’orario del palinsesto delle reali corse ippiche effettuate sui campi nazionali”); “sponsorizzazioni economiche provenienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l’immagine del settore ippico nazionale”; un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Mipaaf.

Di seguito il testo integrale:

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale)

1. È istituita l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale (AgenIppica), di seguito denominata « Agenzia ».

2. All’Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in qualità di rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici, le società di gestione degli ippodromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e le figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte concorrono alla nomina dei rispettivi componenti nella consulta nazionale dell’ippica (CNIp) di cui all’articolo 4.

Art. 2.

(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) definisce lo statuto dell’Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, con i relativi criteri di formazione;

b) assegna all’Agenzia le risorse già destinate all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all’Agenzia per il settore ippico (ASSI) e al Ministero medesimo dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell’Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, nonché dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici;

c) prevede la possibilità per l’Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione onerosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell’Agenzia di cui alla lettera b), al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all’attuazione dei piani di marketing mediatico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce:

a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l’80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

b) l’unificazione dei totalizzatori nel totalizzatore unico, al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l’ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

c) l’estensione dell’applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l’introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un’adeguata e nuova programmazione settimanale combinata con le scommesse « Tris »;

d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche online sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all’intera filiera.

Art. 3.

(Vigilanza e controllo)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) alla vigilanza e al controllo dell’attività amministrativa, gestionale e contabile dell’Agenzia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

b) alla costituzione e alla vigilanza dell’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l’iscrizione all’Agenzia di cui all’articolo 1, comma 2;

c) all’approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposti dagli organi competenti dell’Agenzia;

d) all’approvazione della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le diverse Autorità ippiche paritetiche continentali;

e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi, definendone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici;

f) all’approvazione, all’applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, nonché del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping), in conformità agli accordi internazionali sottoscritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi medesimi;

g) in accordo con l’Agenzia, alla definizione e alla redazione del codice etico dell’ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;

h) alla vigilanza sulla corretta gestione, e nel rispetto delle vigenti norme che regolano l’anagrafe degli equidi nella banca dati nazionale (BDN), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull’emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi di concerto con il Ministero della salute;

i) all’istituzione dell’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie, ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping;

l) a verificare che l’Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale;

m) al trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero medesimo, e delle relative funzioni presso l’Agenzia.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura e avoca a sé l’esercizio della giustizia sportiva di terzo grado.

Art. 4.

(Organi e funzionamento)

1. L’Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300. Per quanto concerne l’organizzazione, essa si conforma ai princìpi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, correttezza e imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L’Agenzia, per la tutela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell’Agenzia:

a) la consulta nazionale dell’ippica (« CNIp »);

b) il comitato direttivo;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale.

2. La CNIp è, per la pluralità di rappresentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l’organo primario di governo dell’Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi necessari per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nell’ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l’intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all’autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale dell’intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l’organo che esprime la volontà dell’Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni e sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del settore ippico di cui alla sezione a) dell’Elenco dei portatori di interessi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consiglieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno designati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di autonomia nell’interesse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato direttivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l’espletamento dei compiti dei consiglieri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

3. La CNIp è composta dal presidente dell’Agenzia, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell’Agenzia. I dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due componenti in rappresentanza degli allevatori del settore del trotto e del galoppo, due componenti in rappresentanza dei proprietari del settore del trotto e del galoppo; due componenti del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei driver del trotto e dei fantini del galoppo; un componente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente espressione dell’ANCI in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è effettuata dalle singole categorie di appartenenza fra quelle più rappresentative del settore ippico a livello nazionale.

4. La CNIp, entro due mesi dall’insediamento, provvede alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella di cui al presente comma, nonché della commissione scientifica antidoping e benessere animale di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (CET) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei driver e gentleman, nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (CEG) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (CES) è composto da tre esperti designati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla FISE. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consulenza per il comitato direttivo su ogni materia e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonistiche. I comitati di esperti e la commissione scientifica antidoping e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il comitato direttivo nella redazione del CEtIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile competente per specialità sportiva.

5. La commissione scientifica antidoping e benessere animale è composta da cinque esperti: tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo delegato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’antidoping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche, di cui all’articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui al presente comma è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

6. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell’ippicultura, nonché di elevati doti manageriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

7. Il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell’Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dalla categoria degli allevatori del trotto, uno dalla categoria degli allevatori del galoppo e della sella, uno designato in rappresentanza della categoria dei proprietari del settore del trotto e del galoppo, uno designato in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei driver del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno del settore degli ippodromi e delle società di corse e uno dell’ANCI. I consiglieri del comitato direttivo dell’Agenzia durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all’albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno dalla Corte dei conti, che presiede il collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 5.

(Articolazione interna)

1. L’Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L’Agenzia è organizzata nei seguenti dipartimenti:

a) dipartimento nazionale delle corse al trotto;

b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella;

c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del marketing e della gestione del segnale televisivo;

d) dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’antidoping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche;

e) dipartimento centrale dell’amministrazione dell’Agenzia;

f) dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico- finanziari sulle scommesse;

g) laboratorio antidoping e genetica.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente responsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.

3. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo dell’Agenzia. Il direttore generale ha competenze e responsabilità nella gestione tecnico- amministrativa ed economico-finanziaria dell’Agenzia.

Art. 6.

(Status e funzioni)

1. L’Agenzia è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti:

a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifestazioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni;

b) gestisce, d’intesa con il Ministero della salute, l’anagrafe degli equidi, la relativa banca dati nazionale (BDN) e i libri genealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provvede all’emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di determinazione del patrimonio genetico eseguite da UNIRELab;

c) redige i piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale che devono essere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifestazioni agonistiche e del conseguente palinsesto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni paritetiche internazionali del settore ippico sportivo;

e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, prestazioni ed eventuali penalty dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche;

f) provvede all’erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto pattuito nelle convenzioni pluriennali;

g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, concorre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria dell’ippicultura nazionale e il conseguimento di elevati standard qualitativi per la necessaria salvaguardia e tutela occupazionale dell’intera filiera ippica. Insieme all’Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse;

h) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a definire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle società di gestione degli ippodromi. Provvede altresì a gestire l’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, fissando i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l’iscrizione all’Agenzia;

i) redige, di concerto con le Autorità paritetiche internazionali, i regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) e provvede alla loro corretta applicazione;

l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza degli addetti agli organi di controllo antidoping e della disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche;

m) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla definizione e redazione del CEtIN e delle regole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;

n) provvede a garantire il regolare funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di infrazioni compiute dagli operatori professionali, ovvero driver, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze professionali;

o) provvede a gestire l’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie, ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping;

p) promuove ogni iniziativa, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e in accordo con gli operatori professionali e le organizzazioni sindacali del settore, per il sostegno previdenziale e assistenziale degli operatori del settore;

q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la FNOVI, per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli organismi internazionali relativamente al settore antidoping e del benessere del cavallo sportivo;

r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull’attività di UNIRELab.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all’Agenzia per il settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L’Agenzia dispone inoltre del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche;

b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio- video, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e a ogni altro sfruttamento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente, relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile pari al 65 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all’Agenzia entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori dell’orario del palinsesto delle reali corse ippiche effettuate sui campi nazionali;

e) sponsorizzazioni economiche provenienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l’immagine del settore ippico nazionale;

f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

lp/AGIMEG