Minimi garantiti, in Gazzetta Ufficiale le ordinanze del Tar che sollevano la questione di legittimità costituzionale

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le otto ordinanze con cui il Tar Lazio a fine gennaio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei ricorsi intentati dalle agenzie ippiche contro la richiesta dei minimi garantiti. Il Tar ha chiesto alla Consulta di verificare la costituzionalità (in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione) dell’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – “nella parte in cui dispone che ‘al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei settori di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione automa dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:.. b) relativamente alle quote di prelievo di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità’ di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa’”. Si tratta della norma che per risolvere la questione dei minimi, in via compromissoria riconosce alle agenzie una riduzione del 5% sulle somme dovute. Le agenzie tuttavia, grazie al Lodo di Maio (attualmente impugnato presso la Corte d’Appello di Roma) e in virtù di una serie di sentenze dello stesso Tar Lazio, hanno ottenuto di non dover pagare i minimi fino all’adozione da parte del Mef delle misure di salvaguardia. rg/AGIMEG