Ippica, Tar Lazio rimanda a Tar Toscana competenza su ricorso convenzione ippodromo Caprilli di Livorno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara la propria incompetenza e indica nel Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Firenze, il giudice competente ai fini della trattazione del ricorso presentato dalla Fondazione Culturale La Caprillina, contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nei confronti di Società Livorno Galoppo Srl, per l’annullamento del decreto del 30.07.14 di approvazione del contratto per la gestione degli impianti per i servizi relativi alla organizzazione delle corse presso l’Ippodromo Caprilli di Livorno e per l’attività ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse. “La convenzione – si legge nella sentenza del Tar Lazio – ha per oggetto la disciplina della gestione del singolo ippodromo, con la conseguenza che i relativi effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il rispettivo Tribunale ha sede”, e ancora che “il tribunale amministrativo regionale è inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede (….) ritenuto che il rapporto tra l’atto impugnato e gli effetti derivanti dall’inserimento dell’ippodromo nella ripartizione delle giornate di corsa, o nel novero degli impianti autorizzati, o ancora nella raccolta delle scommesse, è mediato o di secondo grado, non essendo questi ultimi effetti direttamente riconducibili alla gestione in sé dell’ippodromo medesimo nella parte in cui è oggetto di contestazione con il ricorso introduttivo”. lp/AGIMEG