Gratta e Vinci, Dossier Servizio Bilancio: “Richiesti chiarimenti su proroga concessione”. Ecco il documento integrale

“La norma consente di rinnovare la concessione attualmente in essere per le lotterie istantanee per ulteriori nove anni dopo la prima scadenza, dietro un versamento da parte dell’attuale aggiudicatario, e che la relazione tecnica non fornisce elementi conoscitivi ulteriori rispetto al dettato normativo”. “Il primo termine novennale scade il 30 settembre 2019, e, per effetto del rinnovo, il termine ultimo di durata della concessione sarà il 30 settembre 2028”. Il Servizio Bilancio della Camera torna sulla spiegazione dei vari articoli contenenti nel dl Fiscale ed anche nel 20 che contiene la proroga della concessione dei Gratta e Vinci, ribadendo che lo “schema di convenzione per il rapporto concessorio prevede che la concessione, rinnovabile per non più di una volta, abbia durata di nove anni, a decorrere dal 1° giugno 2010, ovvero dalla prima data utile per la stipula”. Scadendo quindi il primo termine il 30 settembre 2019, la proroga di 9 anni sarebbe fino al 30 settembre 2028. Il Servizio Bilancio chiede però dei chiarimenti in merito alla proroga. Prima di tutto una “conferma che il medesimo rinnovo senza lo svolgimento di una procedura selettiva dell’aggiudicatario non possa dar luogo a procedure di infrazione, con conseguenti possibili oneri a carico dello Stato italiano” e poi di chiarire “gli elementi in base ai quali si assume che il versamento in questione (gli 800 milioni “una tantum” per il rinnovo, ndr) possa essere computato quale entrata certa per il bilancio dello Stato”. Ecco il testo integrale del dossier:

“Normativa vigente. L’art. 6 della L. n. 62/1990 ha autorizzato il Ministro delle finanze ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea (commercialmente note come “gratta e vinci”). Il regolamento attuativo (DM n. 183/2011) individua tali lotterie come quelle in cui “i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l’acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita”, e prevede che alla loro organizzazione e gestione provveda l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito: AAMS), che può anche avvalersi di un concessionario. Successivamente, il DL 78/2009, all’articolo 21, ha previsto – fra l’altro – quanto segue: – qualora le attività di raccolta del gioco siano attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole UE e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie (comma 1); – la selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario è attribuito a criteri fra i quali si segnala il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro nell’anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari (comma 3); – le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione (comma 4).

In sintesi, secondo il capitolato d’oneri posto a base della gara di concessione e lo schema di convenzione82 fra concedente e aggiudicatario, la concessione (attualmente operante) ha ad oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza. Al concessionario compete, fra l’altro, provvedere al pagamento dei biglietti vincenti ed effettuare la riscossione della quota di utili erariali relativa ai biglietti venduti ed il connesso versamento ad AAMS, mentre l’indizione delle singole lotterie resta riservata ad AAMS. Al concessionario è attribuito un aggio pari all’11,90 percento della raccolta, comprensivo del compenso dell’8 percento dovuto ai punti di vendita, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009. La concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni: la prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione, da parte di AAMS, dell’andamento della gestione nel primo periodo. AAMS ha facoltà, alla scadenza novennale, di prorogare unilateralmente la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni, qualora ciò si renda necessario per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara.

L’aggiudicatario conclude un contratto con i punti di vendita fisici che prevede, fra l’altro, l’eventuale subentro di AAMS o di altro concessionario al termine della concessione: infatti, alla scadenza della concessione il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di AAMS e a sua richiesta, tutti i beni che costituiscono la rete distributiva fisica. Si rammenta, in particolare, che nella predetta documentazione di gara è stato previsto un meccanismo volto a dare attuazione alle previsioni di gettito formulate dal DL 78/2010. Infatti, al fine di assicurare comunque (ai sensi dell’articolo 21 del DL n. 78 del 2009, sopra descritto), entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni (dei quali 500 nel 2009 e 300 nel 2010), indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari, ciascun aggiudicatario avrebbe dovuto versare una somma una tantum di 200 milioni più il rialzo offerto in fase di gara, e i partecipanti alla gara si dovevano impegnare a corrispondere, nell’ipotesi in cui le offerte presentate dagli aggiudicatari non fossero risultate sufficienti, l’ulteriore somma utile al raggiungimento dei predetti importi.

Peraltro, alla gara indetta dall’AAMS ha poi partecipato un solo concorrente.

Le norme dispongono che, in applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del DL n. 78/2009, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzi la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018.

L’articolo 4, paragrafo 1, dello schema di convenzione per il rapporto concessorio prevede che la concessione, rinnovabile per non più di una volta, abbia durata di nove anni, a decorrere dal 1° giugno 2010, ovvero dalla prima data utile per la stipula. Si rammenta che con la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l’AAMS ha affidato a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, a far data dal 1° ottobre 2010. Conseguentemente, il primo termine novennale scade il 30 settembre 2019, e, per effetto del rinnovo, il termine ultimo di durata della concessione sarà il 30 settembre 2028.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e a rammentare che le entrate attese (complessivamente pari a euro 800 milioni, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018) sono in misura equivalente alla base d’asta già fissata nel 2009 (Nel corso dell’esame presso il Senato83, il rappresentante del Governo ha segnalato che l’orientamento del Governo medesimo è quello dell’indizione di una procedura competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli dell’eventuale proroga (Seduta della 5^ Commissione Bilancio del 31 ottobre 2017).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente di rinnovare la concessione attualmente in essere per le lotterie istantanee per ulteriori nove anni dopo la prima scadenza, dietro un versamento da parte dell’attuale aggiudicatario, e che la relazione tecnica non fornisce elementi conoscitivi ulteriori rispetto al dettato normativo.

Pur tenuto conto che la possibilità di rinnovo novennale è stata prevista sia dalla norma istitutiva della concessione (DL 78/2010, art. 21, comma 4) sia dal capitolato d’oneri posto a base della gara (articolo 4), appare comunque necessaria una conferma che il medesimo rinnovo senza lo svolgimento di una procedura selettiva dell’aggiudicatario non possa dar luogo a procedure di infrazione, con conseguenti possibili oneri a carico dello Stato italiano.

Inoltre, nella documentazione di gara pubblicamente disponibile, il rinnovo novennale della concessione non sembra subordinato al versamento di una nuova “una tantum”. Andrebbero pertanto esplicitati gli elementi in base ai quali si assume che il versamento in questione possa essere computato quale entrata certa per il bilancio dello Stato.

Correlativamente, andrebbe altresì chiarito se i proventi in esame siano da considerare una nuova entrata non precedentemente scontata ai fini dei tendenziali oppure, come anticipazione di un’entrata che – nell’ipotesi in cui il rinnovo della procedura di affidamento della concessione fosse espletato secondo le procedure delineate dal DL 78/2009 – sarebbe comunque assicurata grazie alle “una tantum” versate dagli aggiudicatari.

Tale chiarimento risulta necessario anche per poter comprendere gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica, quale risulta dal prospetto riepilogativo degli oneri. In questo ambito, andrebbe altresì chiarito come sia stato calcolato l’impatto sull’indebitamento netto.

Alla norma sono infatti ascritti effetti diversi sull’indebitamento netto, rispetto ai saldi di bilancio e di fabbisogno, sia nell’ammontare sia nel profilo temporale: andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti tali differenze”. lp/AGIMEG