Gratta e Vinci, Cassazione: “Combinazione vincente è condizione necessaria ma non sufficiente perché il biglietto sia valido ai fini della riscossione del premio”

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso da una giocatrice della lotteria istantanea “Sette e Vinci” che aveva acquistato un biglietto risultato poi vincente dalla combinazione. Secondo la Cassazione, “questa Corte con numerose sentenze in materia di lotteria Sette e Vinci, e da cui questo collegio non intende discostarsi, ha avuto modo di precisare che la Lotteria istantanea va ricondotta nell’area normativa di cui all’art. 1935 c.c. caratterizzandosi per il fatto che la vincita non è subordinata, come nelle lotterie tradizionali, all’evento futuro e incerto dell’estrazione del numero del biglietto vincenti, ma è predeterminata a monte, prima dell’immissione dei biglietti nel circuito di vendita, attraverso l’inserimento causale, nei lotti diffusi sul mercato, dei tagliandi vincenti”. “E’ stato anche affermato, più volte da questa Corte, che la scoperta della combinazione vincente è condizione necessaria ma non sufficiente perché il biglietto sia valido ai fini della riscossione del premio occorrendo anche che il numero sia confermato dal c.d. codice VIRN in possesso della P.A.”. Pertanto nel caso di specie, non è incorso in nessuna delle violazione attribuitegli perché il numero del biglietto “non risulta tra quelli vincenti”. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente “al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.200,00”. rg/AGIMEG