Gioco online, Tar Lazio conferma riallineamento concessioni al 31 dicembre 2022: “Mancata proroga avrebbe un effetto distorsivo della concorrenza”

Ancora sentenze favorevoli, da parte del Tar Lazio, in merito ad alcuni ricorsi avanzati da operatori di gioco via internet – tra cui Unibet (Italia) Limited, Oia Services, SKS365, E-Play 24 Ita Limited – per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale si disponeva l’interruzione della raccolta di gioco online, dal giorno successivo a quello della scadenza. Ancora una volta i giudici amministrativi hanno puntato su un riallineamento temporale delle concessioni comunitarie del gioco online al 31 dicembre 2022, affermando che “la mancata proroga delle concessioni venute a naturale scadenza, in assenza di una procedura competitiva per l’assegnazione delle medesime, avrebbe un effetto distorsivo della stessa concorrenza poiché comporterebbe la riduzione dei concessionari allo stato esistenti sul mercato dei giochi pubblici, laddove l’ingresso nel mercato di nuovi players potrebbe avvenire semmai solo a seguito dell’espletamento delle procedure per il mercato (gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni)”.
Inoltre, si sottolinea come la “ratio della previsione normativa dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 è di garantire, nelle more di una nuova gara avente ad aggetto l’affidamento dei titoli concessori, ‘la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale’. Tale obiettivo viene perseguito tramite un generalizzato riallineamento temporale alla data del ’31 dicembre 2022′ del regime di validità di tutti i rapporti concessori di giochi a distanza in essere al momento dell’entrata in vigore della disciplina, destinato a consentire – seppur progressivamente – una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, nell’intento di permettere agli operatori di vedere i loro titoli scadere simultaneamente e poter, in questo modo, partecipare alla successiva procedura alle stesse condizioni di parità”. Per questi motivi “il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato”. cr/AGIMEG