Gioco online, il Tar Lazio accoglie il ricorso di due operatori con concessione “comunitaria” in scadenza. “Non applicata la Legge di Stabilità che prevedeva allineamento scadenze concessioni al 2022”. Ecco le MOTIVAZIONI

Svolta nella vicenda che vede contrapposti gli operatori di concessioni “comunitarie” in scadenza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Tar Lazio, secondo quanto appreso da Agimeg, ha accolto i ricorso di due concessionari online, difesi dagli avvocati Francesco Cardarelli, Diego Campugiani Sarah Parachini, contro la nota di ADM del 30 settembre scorso, con la quale ha disposto l’interruzione della raccolta di gioco dal giorno successivo a quello della scadenza dei 9 anni di concessione agli operatori delle cosiddette “comunitarie”. I due concessionari potranno quindi continuare ad operare fino al 4 novembre 2020, data nella quale è prevista la trattazione in Camera di Consiglio.

Ecco le motivazioni del Tar:

“Considerato che: – alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa si trova ad essere al momento incisa, in qualità di concessionario per la raccolta a distanza (cd. “on line”) dei giochi pubblici, dall’adozione della nota datata 30 settembre 2020 del ADM con la quale l’Agenzia, omettendo di dare integrale applicazione alla previsione normativa di cui all’art.1 comma 935 della legge n. 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di stabilità 2016, che ha disposto il progressivo riallineamento alla scadenza del 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni “on line” in essere al momento della sua entrata in vigore), ha imposto all’odierna ricorrente l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della sua concessione OMISSIS, i.e. dal 4 ottobre 2020, come previsto dalla medesima convenzione; – si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato; – si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco a distanza gestita dalla parte istante; – tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 4 novembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 novembre 2020.”

es/AGIMEG