Gioco online: L’Antitrust sanziona Index Holding. “Confermata l’attualità della pratica scorretta”

L’Antitrust delibera  “che il comportamento delle società Index Holding S.p.A. e delle sue controllate Index Europea  S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A., consistito nell’aver violato la delibera dell’Autorità del 23 settembre 2013, costituisce inottemperanza a quest’ultima; di irrogare alla società Index Holding S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 24.000 euro ; di irrogare alla società Index Europea S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 253.000 euro; di irrogare alla società Index Finanziaria S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di  14.000 euro”. E’ quanto si legge nell’ultima delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul caso Index, già oggetto di sanzioni da parte dell’Antitrust nella vicenda segnalata già nel 2013, da molte piccole aziende, in gran parte esercenti di bar, edicole, piccoli e piccolissimi ristoranti, spesso a gestione familiare.  Secondo quanto ricostruito dall’istruttoria le società facenti capo al gruppo Index, ciascuno con un suo ruolo, pubblicizzavano la possibilità di aderire a una rete informatica grazie alla quale gli esercenti avrebbero potuto operare come centro di vendita di servizi quali “le ricariche di telefoni cellulari, le spedizioni postali e le scommesse on-line”, ma  le campagne pubblicitarie, omettevano di spiegare che alcuni servizi avrebbero potuto essere indisponibili. Nell’irrogare le nuove sanzioni l’Autorità ha chiarito che l’importo tiene conto “della situazione economica dei professionisti, che presentano  condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita”. La documentazione prodotta nel corso di quest’ultimo procedimento “conferma l’attualità della pratica posta in essere dai professionisti, consistente nel rifiutare ogni possibilità per le microimprese clienti di far valere i disservizi lamentati come causa di risoluzione del contratto. I professionisti continuano ad adottare, nei confronti delle microimprese clienti che cercano di far valere i propri diritti contrattuali, la medesima strategia, già censurata con il provvedimento del 23  settembre 2013, consistente nell’artificiosa frammentazione della responsabilità di fronte alle  microimprese clienti. I professionisti – si legge nella delibera – hanno fino alla fine utilizzato tale artificiosa distinzione di  ruoli fra società dello stesso gruppo, anche per tentare di giustificare comportamenti differenziati a seconda che i calcoli effettuati per il “recesso anticipato” evidenziassero un debito della microimpresa cliente – di cui veniva chiesto il pagamento – ovvero un suo credito – di cui veniva annunciata l’iscrizione nel piano di riparto del concordato preventivo. In particolare, comunicare alla microimpresa cliente di accogliere il “recesso anticipato” del contratto solo considerando le richieste pervenute dopo il mese di settembre 2013, data di adozione del provvedimento dell’Autorità, richiedere in ogni caso i pagamenti antecedenti a tale data anche nel caso in cui la microimpresa abbia interrotto i pagamenti a fronte degli inadempimenti contrattuali delle società del gruppo Index e riconoscere solo l’eventuale restituzione di quanto versato in anticipo inserendo il credito tra quelli di cui al concordato preventivo che le società hanno chiesto – si legge – configura comportamenti idonei ad ostacolare le microimprese nell’esercizio dei diritti contrattuali loro spettanti”. In pratica,”le società del gruppo Index continuano ad opporre ostacoli di vario genere alle imprese clienti nell’esercizio dei diritti loro spettanti: infatti per un verso rifiutano di riconoscere la risoluzione del contratto a coloro che la chiedono a causa degli inadempimenti delle società del gruppo e invece della risoluzione del contratto consentono il recesso anticipato, richiedendo però il pagamento di tutte le eventuali rate non assolte nel periodo antecedente al recesso, il cui accoglimento è comunque successivo alla data di adozione del citato provvedimento dell’Autorità, anche se il mancato pagamento era dovuto all’inadempimento dell’impresa nel fornire i servizi contrattualizzati alla microimpresa cliente. Pertanto le società del gruppo Index continuano a richiedere il pagamento anche per i periodi in cui queste non hanno fornito i servizi contrattualizzati”. im/AGIMEG