Gioco online. Dalla Commissione IMCO le raccomandazioni al Parlamento europeo per un mercato regolamentato

La Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori ha presentato al Parlamento europeo la risoluzione contenente le raccomandazioni per la regolamentazione del gioco on line nell’Ue.

La Commissione IMCO è stata infatti incaricata di presentare una relazione sul mercato dei servizi di gioco online in risposta al Piano d’azione messo a punto dalla Commissione Europea nell’ottobre scorso. Il 20 marzo prossimo partirà l’esame del progetto di relazione. Un lavoro che dovrebbe portare all’approvazione del documento entro e non oltre luglio prossimo.

 

Il Parlamento europeo:

 

Conformità con il diritto comunitario
1. Riconosce che gli Stati membri hanno il diritto di determinare in che modo organizzare e regolamentare a livello nazionale l’offerta di servizi di gioco d’azzardo online, nel rispetto dei fondamentali principi del trattato UE;
2. Accoglie favorevolmente le priorità della Commissione di compiere progressi sostanziali nei casi di infrazione e denunce a carico di alcuni Stati membri, alcuni dei quali in stand by dal 2007;
3. Invita la Commissione a continuare a controllare il rispetto al diritto comunitario delle legislazioni e prassi nazionali, e ad intraprendere azioni legali contro i monopoli di gioco d’azzardo che non riducono le occasioni di gioco d’azzardo o limitano le attività promozionali per il gioco d’azzardo in modo coerente, in linea con la giurisprudenza della CGUE;
4. Rileva i rischi associati ad una generale proibizione dei servizi di gioco d’azzardo on-line e invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, nell’ambito dei lavori del gruppo di esperti sui servizi di gioco d’azzardo, i costi sociali delle attività di gioco regolamentate rispetto agli effetti nocivi sui consumatori che ricorrono ai mercati illeciti;
5. Sottolinea che gli Stati membri che aprono il loro mercato on line devono prevedere una procedura trasparente basata su criteri oggettivi e discriminatori, nel pieno rispetto del diritto comunitario.

La cooperazione amministrativa
6. Chiede al gruppo di esperti sui servizi di gioco d’azzardo e alla Commissione di agevolare, per quanto possibile, il flusso di dati tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri, al fine di consentire la creazione di un sistema comune per identificare i giocatori e per rendere applicabili in tutta Europa i meccanismi di auto esclusione;
7. Incoraggia gli Stati membri, nel contesto del gruppo di esperti, a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione per l’attuazione del piano d’azione della comunicazione sul gioco d’azzardo on-line;
8. Sottolinea l’importanza per il gruppo di esperti di agire per la rimozione degli oneri amministrativi inutili che impediscono agli operatori online legali di offrire i loro servizi ai consumatori;
9. Ritiene che i regolatori nazionali debbano essere in grado di concordare clausole di equivalenza in grado di agevolare l’applicazione delle licenze nazionali, tra cui un accordo su norme tecniche per apparecchi da gioco.

 

Protezione dei consumatori

10. Concorda con la Commissione sul fatto che un’equa offerta di servizi di gioco d’azzardo sia necessaria per la tutela dei consumatori, perché in assenza i suoi consumatori sono più propensi a rivolgersi a siti web non affidabili;

11. Invita la Commissione a continuare ad esplorare misure a livello UE per la protezione dei consumatori vulnerabili, compresa la cooperazione formalizzata tra i regolatori e l’introduzione di un marchio di fiducia on-line per gli operatori legali;

12. Ritiene che la portata non quantificabile del gioco d’azzardo compulsivo evidenzi la necessità di ulteriori ricerche e dati, e, pertanto, invita tutti gli Stati membri ad effettuare ulteriori studi per capire i problemi legati al gioco;

13. Invita la Commissione a prendere in considerazione la legislazione per creare un registro di auto-esclusione europeo, accessibile alle autorità nazionali e agli operatori di gioco d’azzardo legali, in modo che qualsiasi cliente che sceglie di auto escludersi da un operatore di gioco ha la possibilità di essere automaticamente escluso da tutti gli altri operatori di gioco autorizzati;

14. Rileva che l’accordo di lavoro pubblicato nel febbraio 2011 dalle Commissione europee per la normalizzazione (CEN) potrebbe servire come base per identificare il contenuto di norme comuni;

15. È del parere che le norme comuni per il gioco d’azzardo on-line dovrebbero affrontare diritti e obblighi del fornitore di servizi e del consumatore, anche attraverso misure volte a garantire un elevato livello di protezione per i giocatori, in particolare per i minori e per le altre persone vulnerabili, e la prevenzione di pubblicità ingannevole;

16. Raccomanda l’introduzione di standard comuni uniformi e pan-europee per l’identificazione elettronica e transfrontaliere e-verifica dei servizi; rileva che le diverse procedure di registrazione in tutta l’UE mina gli operatori regolamentati, e può spingere i consumatori nelle mani degli operatori illegali e, pertanto, chiede che la registrazione e le procedure di identificazione siano rese più snelle e efficienti;

 

Riciclaggio di denaro

17. Sottolinea il fatto che il gioco d’azzardo online operi in un contesto non basato sul denaro e che – dato la dipendenza da terzi fornitori di servizi finanziari – ulteriori misure di salvaguardia nei confronti di il riciclaggio di denaro possono essere trovate in un quadro normativo dell’UE per la costituzione e licenza fornitori di servizi finanziari;

 

Integrità dello sport

18. Sottolinea che la lotta contro le partite truccate richiede una cooperazione più efficace tra le autorità pubbliche, le forze dell’ordine, l’industria dello sport, gli operatori di gioco d’azzardo e i regolatori di gioco, in considerazione della natura transfrontaliera delle partite truccate;

19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

rg/AGIMEG