Giochi, Uif (BankItalia): “Operatori di gioco vigilino sulle transazioni effettuate con i Bitcoin”

Gli operatori di gioco “devono prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere anche attraverso valute virtuali” per inoltrare le segnalazioni previste dalla normativa antiriciclaggio. E’ il monito che lancia l’Unita di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, in una nota – rivolta a tutti i soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio – che fa alcuni riferimenti agli operatori di gioco. Le transazioni effettuate con valuta virtuale “devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili. Le operazioni sospette” prosegue la Uif, “dovranno essere segnalate all’Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno stesso nell’apposita sezione della segnalazione, in conformità con quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette”. E ancora l’Unità spiega di aver ricevuto nel corso del 2014 “alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali ritenuti opachi in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l’utilizzo
di contante o di carte di pagamento”.

La UIF spiega inoltre che le valute virtuali – “oggetto di crescente diffusione” – “non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica”. A oggi, nel mondo, si contano oltre 500 diverse valute virtuali, “la più diffusa è Bitcoin. Le valute virtuali sono utilizzate soprattutto nel commercio elettronico e per l’attività di gioco, specie on line”. Tuttavia, il loro utilizzo “può esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force, FATF), l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) e la Banca Centrale Europea (European Central Bank, ECB)”. Gli scambi di valute virtuali avvengono infatti “fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni”. Quesste oiperazioni, tuttavia, si prestano a eludere la normativa sul riciclaggio: “I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto”. rg/AGIMEG