Gioco online, Bienkowska (UE): “Non esiste normativa comunitaria su pubblicità, quindi gli Stati possono definire individualmente controlli e norme”

“La direttiva 2005/29 / CE si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese e dei consumatori. Ciò può includere alcune forme di pubblicità dei servizi di gioco online. La direttiva stabilisce quindi i limiti per quanto riguarda le pratiche commerciali accettabili nel diritto comunitario”. Questa la risposta del Commissario europeo per il mercato interno, Elzbieta Bienkowska, all’interrogazione dell’europarlamentare Lynn Boylan (Gue/Ngl). “Per quanto riguarda la possibilità di fissare restrizioni e controlli per la pubblicità del gioco d’azzardo online, non esistono norme armonizzate specificamente per i servizi di gioco. Gli Stati membri possono quindi definire individualmente, conformemente alla legislazione comunitaria, il livello appropriato per limitare e controllare la pubblicità dei servizi di gioco in vista della realizzazione degli obiettivi di politica pubblica della protezione dei consumatori e della prevenzione della dipendenza da gioco. La Corte di giustizia della giurisprudenza comunitaria può contribuire a individuare il livello appropriato di restrizioni conformemente al diritto dell’UE. Inoltre – ha aggiunto -, la Commissione, nella sua raccomandazione sui principi per la protezione dei consumatori e dei giocatori che usufruiscono di servizi di gioco online e per la tutela dei minori nel gioco online, ha invitato gli Stati membri a adottare alcune misure in materia di pubblicità del gioco d’azzardo online, ad esempio assicurando che la pubblicità contenga le informazioni sull’identità del fornitore di servizi di gioco o che la pubblicità di giochi non dovrebbe essere destinata agli utenti vulnerabili”. cdn/AGIMEG