Direttiva Parlamento UE: limitazioni a pubblicità sul gioco d’azzardo devono essere “giustificate, proporzionate e necessarie”

“Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all’obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte”. E’ quanto stabilisce la Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale europea, recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. La direttiva ricorda come “conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE”. La direttiva sottolinea come sia “importante tutelare efficacemente i minori dall’esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d’azzardo. In tale contesto, a livello dell’Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d’azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive”. cr/AGIMEG