Decreto Dignità, nell’ultima bozza nessuna modifica allo stop alla pubblicità sui giochi: ecco il testo della relazione tecnica

Confermato lo stop alla pubblicità sui giochi. Il testo aggiornato del decreto Dignità, che dovrebbe presto andare in pubblicazione, all’articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) non presenta modifiche. Nella relazione illustrativa del Decreto Dignità sono descritte le nuove misure che verranno assunte per arginare il fenomeno della ludopatia, limitando la pubblicizzazione dei giochi e delle aziende promotrici, in modo da ridurre l’aumento dell’utilizzo di tali strumenti da parte di molti cittadini che oggi – si legge nel Decreto – si ritrovano patologicamente dipendenti dal gioco con gravi conseguenze sulla loro vita economica e sociale.
Il Decreto è destinato ad avere una ancor più ampia estensione dal 1° gennaio 2019 quando sarà applicabile anche a sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.
Il Decreto detta anche una norma intertemporale disponendo che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta comunque applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data. Ne consegue che è da escludere che le misure sanzionatorie possano essere applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, che continueranno invece a essere punibili nei limiti fissati dalla legge Balduzzi, che prevede sanzioni da 100 mila a 500 mila euro in caso di pubblicità di gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori.
Il Decreto esclude però dall’ambito di applicazione del divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro di ADM, che potrebbe essere considerata una discriminazione anche dal punto di vista del diritto dell’Unione Europea.

«L’articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, della quale vengono compromessi l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario anche perché in queste situazioni spesso aumenta il rischio di esposizione all’indebitamento e il ricorso a prestiti usurari.
La norma integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. “pacchetto giochi”) che pertanto vengono fatte salve.
La disposizione stabilisce, al comma 1, il divieto, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.
Detta misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.
Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.
La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. legge 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge “Balduzzi (decreto-legge 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l’art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. “pacchetto giochi”) e il divieto di pubblicità di cui all’articolo4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. A livello dell’Unione Europea non c’è una normativa specifica sul gioco d’azzardo.
Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall’altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d’azzardo online illegale.
Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d’azzardo on-line. Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ai quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente a tale data».

RELAZIONE TECNICA

(Art.9 – Misure di contrasto alla ludopatia – Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
«La disposizione integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal D.L. 13/09/2012, n. 158 (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. “pacchetto giochi”) che pertanto vengono fatte salve. Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse». lp/AGIMEG