Concessioni “comunitarie”, Tar Lazio emana altre due sentenze favorevoli agli operatori di gioco online. Ecco la sentenza integrale

Il Tar del Lazio rimane fedele alla propria linea in merito agli operatori in concessione cosiddetta “comunitaria”. Infatti, il Tribunale ha riconosciuto i presupposti di estrema gravità e urgenza causati dalla scadenza delle concessioni che, secondo ADM, sono fissate al 2020, mentre secondo gli operatori il termine dovrebbe slittare al 31 dicembre 2022 in virtù di una norma inserita nella Legge di Stabilità 2015. Dunque, ha disposto per altre due società di gioco online il ritorno all’operatività fino alla trattazione di merito in Camera di Consiglio il prossimo 4 novembre 2020. Ecco la sentenza integrale:

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

– alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa si trova ad essere al momento incisa, in qualità di concessionario per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, dall’adozione della nota datata 30 settembre 2020 del ADM con la quale l’Agenzia ha imposto all’odierna ricorrente l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della sua concessione, i.e. dal 6 ottobre 2020, come previsto dalla medesima convenzione;

– si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato;

– si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco a distanza gestita dalla parte istante;

– tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 4 novembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

 

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ac/AGIMEG