Tar Toscana: “Palestre con licenza Coni sono luoghi sensibili. Corretto negare l’apertura di una sala vlt che si troverebbe a meno di 500 metri di distanza”

Il titolare di un’attività commerciale ha fatto ricorso al Tar della Toscana per contestare il diniego di apertura di una sala vlt per la troppa la distanza inferiore ai 500 metri da una palestra, considerata luogo sensibile dalla Legge regionale. A questo proposito, i giudici del Tar hanno affermato che “l’art. 4 della legge regionale n. 57 del 2013 afferma, al primo comma, che ‘è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: …c) centri socio-ricreativi e sportivi”, il comma 2 dello stesso art. 4 aggiunge che, “ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità’. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente risulta difficile negare che la palestra “Moving Studio”, che pacificamente si trova distanza inferiore, possa essere ricondotta al concetto di centro sportivo, risultando che la società stessa sia iscritta al CONI e che in essa si svolgano attività sportive come le arti marziali, il Ju Jitsu e la MMA (Mixed Martial Arts)”. Con questa motivazione il Tar della Toscana respinge il ricorso e conferma la legittimità del diniego posto dal Questore di Pistoia sull’apertura della sala vlt. ac/AGIMEG