Tar Lazio: “Legittimo sospendere la licenza a noleggiatori di apparecchi da intrattenimento qualora vi siano anomalie non segnalate”

Il titolare di un’attività di noleggio di apparecchi da intrattenimento ha fatto ricorso al Tar del Lazio per contestare la sospensione di 30 giorni della sua licenza a seguito di due verbali della Guardia di Finanza che avevano trovato irregolarità nelle slot. I giudici hanno affermato che: “Occorre, al riguardo, tenere presente che la distribuzione del gioco lecito mediante apparecchi è assistita da una stringente disciplina normativa, sia di livello primario che secondaria, volta a stabilire, tra l’altro, le specifiche caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le relative procedure di produzione, di immissione sul mercato, di gestione e di controllo. Ogni apparecchio, identificato con un apposito e proprio numero progressivo e dotato di scheda esplicativa contenente la descrizione di ogni sua caratteristica, è inoltre dotato di specifico nulla osta, rilasciato ai produttori e agli importatori degli apparecchi sulla base di una autocertificazione di conformità al modello per il quale è stata conseguita la certificazione. Tali certificazione, nulla osta e scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. Gli atti di certificazione e i nulla osta hanno valore legale di pubblica fede nei confronti della generalità, senza necessità di altri riscontri da parte dell’Agenzia in ordine alla rispondenza di quanto dagli stessi certificato agli standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche vigenti in ordine agli apparecchi da gioco. Alla luce di tale quadro normativo e prescrittivo, che puntualmente delinea la procedura di immissione sul mercato degli apparecchi e la loro conformità alle caratteristiche tecniche previste – di carattere particolarmente stringente al fine contrastare l’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e di evitare illeciti – risulta che l’immissione sul mercato di ciascun apparecchio è preceduta da un puntuale procedimento di verifica e di certificazione che ne garantisca la conformità alle caratteristiche tecniche previste. Nella fattispecie in esame il ricorrente, in qualità di proprietario e gestore, non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare di aver posto in essere le dovute attività di verifica e di controllo della conformità degli apparecchi alle specifiche tecniche in modo da poter dare consistenza alla riconduzione delle anomalie riscontrate ai produttori degli stessi, e di dimostrare che nel corso della gestione abbia tenuto una condotta diligente, essendo stato quindi correttamente chiamato a rispondere degli illeciti accertati dalla Guardia di Finanza, in conformità al sistema ed ai principi che sottendono alla responsabilità per violazioni amministrative”. Con questa motivazione il ricorso è stato rigettato dal Tar del Lazio e confermato il provvedimento di sospensione della licenza. ac/AGIMEG