Tar Emilia Romagna, no a rivendita speciale di generi di monopolio in sala bingo se interferisce con rete di vendita già esistente

No all’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio, all’interno di una sala bingo, se interferisce con la rete di vendita già esistente. E’ quanto ha stabilito il Tar Emilia Romagna – sezione staccata di Parma (Sezione Prima), accogliendo il ricorso di una tabaccheria che ha chiesto l’annullamento del provvedimento istitutivo di una rivendita speciale di generi di monopolio presso una sala bingo posta ad una distanza di 125 metri dalla rivendita ordinaria. Per i giudici “il motivo è fondato” a causa dell’ “evidente interferenza della nuova istituzione con la rete di vendita esistente”. “Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze (…) da valutare in ragione dell’ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento”, affermano i giudici, ma “l’Amministrazione nulla allega circa l’insufficienza a soddisfare le esigenze in questione della presenza nelle vicinanze (125 metri) di una rivendita ordinaria e, nelle ore di chiusura di quest’ultima, del distributore automatico ivi installato. Ne consegue la fondatezza dei dedotto vizi di motivazione e di istruttoria”, conclude il Tar che accoglie il ricorso. lp/AGIMEG