Spagna: in Commissione UE due nuovi progetti di legge sul gioco

La Spagna ha inviato in Commissione Europea due nuovi progetti di legge il cui periodo di stand still terminerà il prossimo 17 gennaio 2022. Il primo è il progetto di legge sulla normativa dei giochi in Galizia. L’attuale legge sul gioco mostra carenze e difficoltà nella sua interpretazione, non conforme alla realtà attuale, pertanto con questo nuovo testo si intende aggiornare e precisare il contenuto dell’attuale legge del 1985. Si intende diminuire i pericoli e i rischi causati da abusi o esercizio non responsabile del gioco, attraverso l’istituzione di un maggiore controllo da parte dell’Amministrazione. L’obiettivo è introdurre maggiori controlli sull’accesso ai luoghi di gioco, programmare il mercato del gioco adeguando l’offerta alla domanda realmente esistente, aggiornare la normativa in relazione alle esigenze delle unità di mercato, adeguare le procedure e la documentazione necessaria alle nuove tecnologie ed elaborazioni elettroniche, nonché fornire agli operatori del gioco una maggiore certezza del diritto, stabilendo regole trasparenti e uniformi app.

Il secondo progetto di legge è il Progetto di decreto reale per lo sviluppo di ambienti di gioco più sicuri. Questo regio decreto è composto da un preambolo, trentasei articoli raggruppati in tre capitoli, otto disposizioni aggiuntive, una disposizione transitoria, una disposizione abrogativa e cinque disposizioni finali. Il capo I, denominato “Disposizioni generali”, riprende l’oggetto della disciplina, che consiste nell’evoluzione della legge 13/2011, del 27 maggio, concernente le condizioni alle quali devono essere sviluppate le politiche di gioco responsabile o sicuro e per la tutela dei consumatori degli operatori del gioco. Inoltre, ne specifica l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, in quanto riguarda i soggetti muniti di titolo abilitante rilasciato dall’Autorità statale di regolamentazione dei giochi e le attività di gioco soggette a identificazione dell’utente e titolari di conto di gioco. Infine, questo capitolo contiene una serie di definizioni. Il Capo II, denominato “Politiche attive per l’informazione e la tutela degli utenti”, si articola in due distinte sezioni: la Sezione 1 contiene le disposizioni normative sul gioco sicuro, il piano delle misure attive e gli obblighi formativi cui devono attenersi gli operatori di gioco. Il 2 contiene un insieme di obblighi informativi e di tutela generali rivolti all’intera clientela degli operatori di gioco, pertanto in questa sezione sono contenuti alcuni obblighi informativi per i portali web, le applicazioni e gli stabilimenti aperti al pubblico di tali operatori; alla configurazione delle sessioni di gioco dei partecipanti, alla fissazione dei limiti di partecipazione alle scommesse live, alla presentazione dei risultati nelle partite, alla loro valutazione dei rischi, nonché all’articolazione di un riepilogo mensile dell’attività di tutti i partecipanti, come la configurazione di un messaggio personalizzato per i nuovi giovani partecipanti, nonché il divieto di offrire regali, vantaggi o compensi per questa categoria di giocatori. Successivamente, la Sezione 2 stabilisce una serie di obblighi specifici che verranno applicati nell’ambiente dei giocatori con comportamenti di gioco a rischio. In tal senso, oltre a procedere alla loro adeguata rilevazione, gli operatori devono attuare un insieme di misure di tutela aggiuntive, quali la fissazione di una specifica interazione con tali partecipanti, la loro esclusione dalle attività promozionali e dall’elenco clienti privilegiati, limitazioni alle comunicazioni commerciali, la fissazione di limitazioni ai mezzi di pagamento utilizzati da tale categoria di clienti e l’imposizione di misure di due diligence sui mezzi economici di tale categoria di giocatori. Infine, la Sezione 3 determina un insieme di misure rivolte ai partecipanti che hanno esercitato poteri di autoesclusione e autoproibizione, quali la sospensione del proprio conto di gioco, la restrizione delle comunicazioni commerciali rivolte a tale gruppo, l’invio di specifici messaggi di autoconsapevolezza, ovvero l’istituzione di processi per il monitoraggio e la rilevazione di possibili furti di identità da parte dei partecipanti iscritti al Registro Generale dei Divieti di Accesso al Gioco. Per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive, le prime tre determinano alcuni obblighi nei confronti degli operatori di gioco. Pertanto, la prima disposizione aggiuntiva stabilisce l’obbligo di aderire ai sistemi di prevenzione del rischio di furto d’identità; la seconda ulteriore disposizione determina la necessità di una collaborazione con l’Amministrazione per sensibilizzare e promuovere il gioco sicuro; e la terza stabilisce l’obbligo di comunicare all’autorità preposta alla regolamentazione del gioco gli eventuali studi sul gioco sicuro che tali operatori si accingono ad affrontare. Inoltre, la quarta disposizione aggiuntiva determina la competenza dell’autorità di regolamentazione del gioco a modificare i titoli qualificanti degli operatori di gioco, mentre il quinto stabilisce alcune misure specifiche volte all’attività di gioco in presenza di tutti gli operatori di gioco, compresi quelli che commercializzano giochi di lotteria a livello statale. Inoltre, la sesta disposizione aggiuntiva determina un periodo di adeguamento per i giochi già commercializzati dagli operatori a taluni obblighi contenuti nel presente regolamento. La settima disposizione aggiuntiva, dal canto suo, è dedicata alla necessità di analizzare le possibilità di identificazione delle carte di credito utilizzate nei servizi di portafoglio elettronico. Infine, l’ottava disposizione finale introduce una disposizione di particolare applicazione per l’Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, tenuto conto del suo particolare regime. compresi quelli che commercializzano giochi della lotteria in tutto lo stato. Inoltre, la sesta disposizione aggiuntiva determina un periodo di adeguamento per i giochi già commercializzati dagli operatori di taluni obblighi contenuti nel presente regolamento. La settima disposizione aggiuntiva, dal canto suo, è dedicata alla necessità di analizzare le possibilità di identificazione delle carte di credito utilizzate nei servizi di portafoglio elettronico. Infine, l’ottava disposizione finale introduce una disposizione di particolare applicazione per l’Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, tenuto conto del suo particolare regime. compresi quelli che commercializzano giochi della lotteria in tutto lo stato. Inoltre, la sesta disposizione aggiuntiva determina un periodo di adeguamento per i giochi già commercializzati dagli operatori di taluni obblighi contenuti nel presente regolamento. La settima disposizione aggiuntiva, dal canto suo, è dedicata alla necessità di analizzare le possibilità di identificazione delle carte di credito utilizzate nei servizi di portafoglio elettronico. Infine, l’ottava disposizione finale introduce una disposizione di particolare applicazione per l’Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, tenuto conto del suo particolare regime. L’unica disposizione transitoria determina il quadro per la revisione dei servizi di assistenza specialistica per la clientela privilegiata esistente. L’unico provvedimento abrogativo prevede l’abrogazione espressa del Titolo II del regio decreto 958/2020, del 3 novembre, una volta entrato in vigore il presente regio decreto. Infine, la prima disposizione finale modifica alcune disposizioni del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, tra cui quelle che intendono consentire l’iscrizione nel RGIAJ di persone che si sono iscritte in un registro degli autoproibiti di un’autorità di gioco di una Comunità Autonoma con la quale è stato siglato un accordo di collaborazione. La seconda disposizione finale, da parte sua, modifica la definizione di gioco responsabile o sicuro stabilita nel regio decreto 958/2020, del 3 novembre, sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco. La terza disposizione finale stabilisce che, entro un termine di due anni, l’Autorità di regolamentazione svilupperà un meccanismo di rilevazione dei comportamenti a rischio che sarà utilizzato da tutti gli operatori nei termini da essa determinati. La quarta disposizione finale autorizza il capo del Ministero dei consumatori a sviluppare le disposizioni del presente regio decreto. In conclusione, la quinta disposizione finale stabilisce l’entrata in vigore della presente norma. cdn/AGIMEG