Tar Sicilia, titolare sala Vlt può farsi sostituire occasionalmente da un dipendente

Il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve assicurare “una presenza costante e stabile” nel locale, ma può “avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea”. Lo ribadisce il Tar Sicilia – richiamando alcune sentenze della Cassazione – nella sentenza con cui accoglie il ricorso intentato da una sala VLT contro i provvedimenti con cui la Questura Palermo aveva dapprima sospeso, e poi revocato, la licenza di pubblica sicurezza. “La circostanza che un dipendente sia colto ad esercitare mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata non equivale a configurare automaticamente un’attività illecita” scrive ancora il giudice. Si deve invece accertare “se il titolare dell’autorizzazione era, al momento del fatto, presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo e, in caso di assenza, se questa era o meno temporanea”. Nel caso in questione, la sala aveva subito due controlli a luglio e a ottobre 2019, nei verbali si specificava solamente che il titolare “si faceva sostituire” da un dipendente non autorizzato nella licenza. Nei verbali tuttavia non veniva data “alcuna ulteriore precisazione sull’attività svolta” dal dipendente, “di modo che non vi è prova neanche che il dipendente in questione, in assenza del titolare, abbia in effetti atteso alla conduzione dell’impresa svolgendo mansioni riconducibili ad attività per la quale è richiesta la licenza”. rg/AGIMEG