Tar Lazio: “Illegittima la cancellazione da elenco operatori in caso di mancata autocertificazione del pagamento. Per il rinnovo è sufficiente possedere la quietanza”

Il titolare di un bar con licenza per la raccolta scommesse si è appellato al Tar del Lazio per contestare la cancellazione dall’elenco degli operatori apparecchi e terminali di intrattenimento. Il Tribunale ha affermato che: “Dal combinato disposto degli artt. 4 e 8 del decreto direttoriale dell’AAMS del 9.9.2011, n. 31857, emerge che l’operatore in sede di iscrizione deve possedere i tre requisiti indicati nell’art. 4, comma 1 alle lettere a), b), c) (ossia la licenza per l’esercizio dell’attività economica, la comunicazione antimafia, la quietanza che attesti il versamento del tributo), mentre in sede di rinnovo deve possedere i primi due requisiti previsti per l’iscrizione (licenza e comunicazione) e il requisito del versamento del tributo (specifico per il rinnovo). Ne consegue che l’operatore già iscritto nell’elenco è tenuto ad inoltrare, ai fini del rinnovo dell’iscrizione, un’autocertificazione sulla persistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto (relativi alla licenza e alla comunicazione antimafia) e sulla sussistenza del “versamento”, quale prova documentale idonea a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione tributaria per l’anno di imposta di esercizio dell’attività. Per il procedimento di rinnovo, invece, il decreto direttoriale non contempla tra i requisiti quello dell’estinzione anticipata del (futuro) rapporto tributario, ma si limita unicamente a stabilire che, per conseguire il rinnovo, occorre versare il tributo entro il termine previsto, versamento che, come la Sezione ha già evidenziato, “è l’atto materiale di esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione che, ove realizzato nei tempi e nei modi convenuti, si risolve nell’esatto adempimento dell’obbligazione”. Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso sostenendo che in caso di rinnovo è sufficiente il possesso della quietanza del versamento anteriore alla data di scadenza. ac/AGIMEG